Sez. 5, Sentenza n. 33268 del 08/04/2015 Ud. (dep. 28/07/2015) Rv. 264354 - 01
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA | Bancarotta fraudolenta patrimoniale - Distrazione commessa prima dell'ammissione al concordato preventivo - Successiva attività diretta ad assicurare il buon esito della procedura - Società posteriormente dichiarata fallita per fatti indipendenti dalla volontà dell'agente - Elemento soggettivo - Sussistenza - Ragioni.
REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA
Le condotte distrattive compiute prima dell'ammissione al concordato preventivo di una società poi dichiarata fallita integrano il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale anche nel caso in cui l'agente abbia ottenuto l'ammissione al concordato preventivo, si sia adoperato per il buon esito della procedura, e questo non sia stato conseguito per fatti indipendenti dalla sua volontà, in quanto, laddove si verifichi il fallimento, ai fini della configurabilità del dolo, è sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge Falliment. art. 236 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)