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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 12 dicembre 1974, causa 36/74

Decisione
decisa il 1974-12-12
ECLI
ECLI:EU:C:1974:140

Epigrafe

Nel procedimento 36-74, avente ad oggetto una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dall'Arrondissementsrechtbank (tribunale distrettuale) di Utrecht nella causa dinanzi ad esso pendente tra: 1. BRUNO NILS OLAF WALRAVE, 2. LONGINUS JOHANNES NORBERT KOCH, e 1. ASSOCIATION UNION CYCLISTE INTERNATIONALE, 2. KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE WIELREN UNIE, 3. FEDERACION ESPAÑOLA CICLISMO, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 7, 48 e 59 del trattato CEE, nonché del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità (GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2), LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; C. Ó Dàlaigh e Mackenzie Stuart, presidenti di Sezione; A. M. Donner, R. Monaco, J. Mertens de Wilmars (relatore), P. Pescatore, H. Kutscher e M. Sørensen, giudici; avvocato generale: J. P. Warner, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Il provvedimento di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte CEE si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
Gli attori nella causa principale, Walrave e Koch, entrambi di nazionalità olandese, esercitano professionalmente l'attività d'allenatori nelle corse ciclistiche degli «stayers», gare di mezzofondo nelle quali gli atleti corrono dietro motociclette. Le loro prestazioni costituiscono l'oggetto di contratti stipulati con un singolo corridore (stayer), con associazioni ciclistiche o con privati organizzatori di gare (sponsors). Fra le corse cui essi partecipano figurano i campionati mondiali, il cui regolamento, emanato dall'Union Cycliste Internationale (in prosieguo UCI) prevede che «a partire dal 1973 l'allenatore dovrà avere la stessa nazionalità del corridore». Gli attori ritengono che una simile norma, nella misura in cui essa impedisce che un allenatore, cittadino d'uno Stato membro, presti i suoi servizi ad un corridore, cittadino d'un altro Stato membro, sia incompatibile con il trattato di Roma; essi hanno perciò citato in giudizio l'UCI, la Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (Reale Unione Ciclistica Olandese) e la Federacion Espanola Ciclismo (organizzatrice del Campionato del Mondo 1973), chiedendo che venisse dichiarata la nullità della disposizione controversa e che si ingiungesse alle convenute di lasciar partecipare ai campionati del mondo squadre formate dai ricorrenti stessi e da stayers di nazionalità diversa dall'olandese, ma cittadini comunitari.
paragrafo 2
Con sentenza 15 maggio 1974 l'Arrondissementsrechtbank di Utrecht osservava che la soluzione della controversia presupponeva l'interpretazione del diritto comunitario e sottoponeva, pertanto, alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:
paragrafo 3
1. Se, ammesso che l'accordo fra un allenatore da una parte e un mezzofondista, una federazione ciclistica e (o) un organizzatore di gare, dall'altra, vada considerato come un contratto di lavoro, l'art. 48 del trattato CEE e le disposizioni del regolamento CEE del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità, vadano interpretati nel senso che la seguente clausola del regolamento dell'Union Cycliste Internationale: «Dès l'année 1973 l'entraineur doit être de la nationalité du coureur» può essere in contrasto con il diritto comunitario. 1. Se sia rilevante in proposito il fatto che la citata norma del regolamento si riferisce ad un avvenimento sportivo in cui la lotta per la conquista del titolo mondiale si svolge fra squadre di varie nazioni o fra rappresentanti di varie nazioni. 2. Nel caso di soluzione affermativa della precedente questione, se faccia differenza il considerare l'allenatore come un partecipante alle gare oppure soltanto come qualcuno che svolge un determinato compito a favore dell'effettivo partecipante (il mezzofondista). 3. Se sia rilevante la circostanza che i campionati mondiali in questione vengano disputati in uno Stato membro della CEE oppure in un paese terzo, tenuto conto che i campionati mondiali proiettano assai lontano la propria ombra, influenzando la scelta dell'allenatore già nelle gare di selezione ed in altre competizioni a livello nazionale. 2. Se, ammesso che l'accordo fra un allenatore, da una parte, ed un mezzofondista, una federazione ciclistica e (o) un organizzatore di gare, dall'altra, vada considerato come un contratto per la prestazione di servizi, l'art. 59 del trattato CEE vada interpretato nel senso che la seguente clausola del regolamento dell' Union Cycliste Internationale: «Dès l'année 1973 l'entraineur doit être de la nationalité du coureur» può essere in contrasto con il diritto comunitario. 1. Se sia rilevante in proposito il fatto che la citata norma del regolamento si riferisce ad un avvenimento sportivo in cui la lotta per la conquista del titolo mondiale si svolge fra squadre di varie nazioni o fra rappresentanti di varie nazioni. 2. Nel caso di soluzione affermativa della precedente questione, se faccia differenza il considerare l'allenatore come un partecipante alle gare oppure soltanto come qualcuno che svolge un determinato compito a favore dell'effettivo partecipante (il mezzofondista). 3. Se sia rilevante la circostanza che i campionati mondiali in questione vengano disputati in uno Stato mem bro della CEE oppure in un paese terzo, tenuto conto che i campionati mondiali proiettano assai lontano la propria ombra, influenzando la scelta dell'allenatore già nelle gare di selezione ed in altre competizioni a livello nazionale. 4. Se l'art. 59 del trattato CEE sia, di per sé, direttamente efficace negli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri. 3. Nel caso di soluzione negativa di una delle precedenti questioni: Se l'art. 7 del trattato CEE vada interpretato nel senso che la clausola del regolamento per i campionati mondiali della Union Cycliste Internationale: «Dès l'année 1973 l'entraineur doit être de la nationalité du coureur» può essere in contrasto con il diritto comunitario. 1. Se sia rilevante in proposito il fatto che la citata norma del regolamento si riferisce ad un avvenimento sportivo in cui la lotta per la conquista del titolo mondiale si svolge fra squadre di varie nazioni o fra rappresentanti di varie nazioni. 2. Nel caso di soluzione affermativa della precedente questione, se faccia differenza il considerare l'allenatore come un partecipante alle gare oppure soltanto come qualcuno che svolge un determinato compito a favore dell'effettivo partecipante (il mezzofondista). 3. Se sia rilevante la circostanza che i campionati mondiali in questione vengano disputati in uno Stato membro della CEE oppure in un paese terzo, tenuto conto che i campionati mondiali proiettano assai lontano la propria ombra, influenzando la scelta dell'allenatore già nelle gare di selezione ed in altre competizioni a livello nazionale. 4. Se l'art. 7 del trattato CEE sia, di per sé, direttamente efficace negli ordinamenti giuridici dei singoli Stati membri.
paragrafo 4
Copia del provvedimento di rinvio è pervenuta in cancelleria il 24 maggio 1974. Su relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 5
La Commissione, il governo del Regno Unito, l'Union Cycliste Internationale, la Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, Bruno Walrave e Longinus Koch hanno presentato osservazioni scritte.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › A — Osservazioni della Commissione › Sulla prima questione (art. 48 del trattato e regolamento n. 1612/68)

punto 1
Anzitutto, dopo aver rilevato che il giudice a quo ha ipotizzato l'una dopo l'altra diverse possibili classificazioni del tipo di contratto stipulato dall'allenatore, la Commissione dichiara che spetta allo stesso giudice a quo risolvere la questione. Se esso accerterà che si tratta di un contratto di lavoro, in quanto l'allenatore si pone — come ritiene la Commissione — alle dipendenze d'un'altra persona per conto della quale egli svolge la propria attività, allora si dovrà concludere che l'allenatore è un lavoratore dipendente cui si applica l'art. 48 del trattato. In una simile ipotesi la clausola controversa sarà nulla o, almeno, inefficace nei confronti del contratto in esame, posto che l'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1612/68 vieta «tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre regolamentazioni collettive» che prevedano o autorizzino discriminazioni fondate sulla nazionalità. Più in generale la clausola controversa del regolamento UCI risulta, per lo stesso motivo, contraria all'art. 48, n. 2, del trattato, articolo che la Corte ha dichiarato direttamente efficace (Sentenza 4 aprile 1974 nella causa 167-73, Commissione / Repubblica francese, Racc. 1974, pag. 359). La discriminazione in base alla nazionalità viola inoltre gli artt. 1 e 2 del regolamento n. 1612/68. Differenti condizioni di lavoro per i lavoratori nazionali e per gli stranieri non costituiscono tuttavia necessariamente ed in assoluto una discriminazione, specie quando sussistano «differenze obiettive» nella situazione delle due categorie di lavoratori (Sentenza 12 febbraio 1974 nella causa 152-74, Sotgiu / Deutsche Bundespost, Racc. 1974, pag. 153). La Commissione passa allora ad esaminare se «differenze obiettive» possano riscontrarsi nell'esercizio d'un'attività sportiva professionale e formula le seguenti osservazioni: a) L'art. 48 comprende tutte le attività economiche, vale a dire anche le attività ricreative, incluse le sportive, purché esercitate a titolo professionale. Dalla sfera d'applicazione del predetto articolo esula pertanto l'attività dilettantistica. Non si può tuttavia adottare un criterio di distinzione generalmente valido perché, come dimostrano per l'appunto le corse dietro motori, l'allenatore, professionista, può talvolta prestare i propri servizi sia a dilettanti, sia a professionisti. Si rende allora necessario considerare, separatamente l'attività di ciascun partecipante a determinate competizioni. b) L'esclusione degli stranieri appare giustificata quando si tratti di formare una squadra sportiva nazionale. Sono invece assolutamente nulle le cosiddette «clausole antistranieri» inserite negli statuti delle associazioni sportive per vietare l'ingaggio d'atleti stranieri o limitarne il numero. c) La nozione di squadra nazionale si duo usare non solo con riferimento ai cosiddetti «sport di squadra», ma altresì ai cosiddetti «sport individuali». La presente controversia solleva precisamente il problema dell'appartenenza ad una squadra sportiva.
punto 2
Col n. 1 della prima questione si chiede se, per risolvere la controversia, sia rilevante il fatto che ci si trova di fronte ad «un avvenimento sportivo in occasione del quale rappresentanti o squadre di vari paesi lottano per la conquista del titolo mondiale». La Commissione osserva che, una volta dichiarata legittima l'esclusione degli stranieri da una squadra nazionale, anche nel settore professionistico, la natura della competizione cui partecipa tale squadra (campionati mondiali, europei o regionali…) riveste scarso interesse per la soluzione della controversia.
punto 3
Determinante è invece — secondo la Commissione — la soluzione che si darà al punto n. 2, perché, se l'allenatore partecipa anch'egli alle gare quale componente della squadra nazionale, così come il corridore, gli può venir validamente opposta la clausola di nazionalità. Si tratta d'una valutazione di fatto che dovrà essere effettuata dal giudice nazionale caso per caso, a seconda dei vari sport, senza però attribuire alla nozione di «squadra nazionale» un'ampiezza maggiore di quant'è richiesto dallo scopo per cui essa viene usata. Non potranno quindi mai venir considerate membri d'una squadra nazionale le persone (massaggiatori, direttori sportivi, responsabili del materiale) che svolgono per essa determinate funzioni, ma non partecipano alle gare vere e proprie. Anche qualora — come nel caso di specie — si riscontri una partecipazione diretta alla prova sportiva, il giudice nazionale dovrà stare attento a non estendere troppo la nozione di «squadra nazionale», onde escludere la possibilità di discriminazioni. La Commissione suggerisce in proposito alcuni elementi di giudizio: le caratteristiche tecniche dell'attività considerata (i compiti propriamente sportivi affidati all'allenatore), il carattere occasionale, o meno, della sua partecipazione all'attività della squadra, la sua eventuale sottomissione ai regolamenti di gara stabiliti dagli organizzatori e le modalità di consegna dei premi spettanti ai vincitori.
punto 4
Con il n. 3 della prima questione si chiede se sia rilevante la circostanza che i campionati mondiali vengano disputati in uno Stato membro della CEE oppure in un paese terzo «tenuto conto del fatto che i campionati mondiali esercitano, in particolare, un'influenza determinante sulla scelta dell'allenatore già nelle gare di selezione ed in altre competizioni a livello nazionale». La soluzione della questione è importante solo nell'ipotesi in cui la clausola d'esclusione degli stranieri venga giudicata contraria all'art. 48. In tal caso, poiché il trattato non può venir fatto valere al di fuori dei territori degli Stati membri, il carattere discriminatorio della clausola in esame non potrebbe essere invocato con riferimento a gare che si svolgano in un paese terzo. La questione appare invece irrilevante se l'allenatore va ritenuto, come il corridore, membro della squadra nazionale. Certo, se la clausola d'esclusione degli stranieri è lecita per il campionato del mondo, il corridore sarà indotto ad ingaggiare un compatriota anche per le altre competizioni e può darsi che una simile situazione risulti in contrasto con gli artt. 85 e 86 del trattato. Se tuttavia ci si limita a considerare il problema di un' eventuale discriminazione nelle gare delle rappresentative nazionali che è quello di cui si tratta nel presente caso —, si dovrà senz'altro riconoscere che la discriminazione in base alla nazionalità è inerente al concetto stesso di squadra nazionale.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › A — Osservazioni della Commissione › Sulla seconda questione (art. 59 del trattato)

punto 1
La Commissione osserva che la nozione di «prestazione di servizi» è definita dall'art. 60, n. 1, del trattato «per via d'esclusione» e che, di conseguenza, essa può entrare in gioco solo se l'attività dell'allenatore non costituisce lavoro subordinato. In tale ipotesi sorge però una difficoltà di tipo particolare. Diversamente dal regolamento n. 1612/68, le norme relative alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi si limitano a prevedere l'abolizione delle discriminazioni derivanti da leggi, regolamenti o norme amministrative degli Stati membri oppure «da procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi fra gli Stati membri …» (art. 54, n. 3, c). È difficile sostenere, nonostante la sua apparenza normativa, che il regolamento UCI, emanato da un'associazione privata di due federazioni raggruppanti organizzazioni ciclistiche di vari paesi, rientri in una delle categorie sovrenunciate.
punto 2
Se nel caso in esame dovesse entrare in gioco l'art. 59, anziché l'art. 48, rimarrebbe nondimeno valido quanto già esposto circa il problema dell'esistenza d'una discriminazione. I punti 1, 2 e 3 della seconda questione vanno perciò trattati come i punti 1, 2 e 3 della prima.
punto 3
In merito al problema di cui al punto 4, relativo all'efficacia diretta dell'art. 59, la Commissione osserva ch'esso, pur essendo qui privo d'importanza sul piano pratico (vista la natura privata del regolamento UCI), rimane però estremamente interessante dal punto di vista dottrinale. In materia di libera prestazione dei servizi, nel settore sportivo, il Consiglio non ha ancora emanato alcuna direttiva per l'attuazione del programma generale 18 dicembre 1961, nonostante che l'art. 54, n. 2, l'obbligasse a deliberare in proposito prima della fine del periodo transitorio. La Commissione ha bensì presentato, in data 23 dicembre 1969 (GU 19 febbraio 1970 n. C 21), un progetto di direttiva per la liberalizzazione d'un certo numero d'attività, tra cui le sportive, ma il Consiglio non ha finora adottato alcun provvedimento. Per quanto riguarda l'efficacia diretta dell'art. 59, la Commissione, passata in rassegna la giurisprudenza della Corte in tema d'efficacia diretta degli artt. 48 (Sentenza 4 aprile 1974 nella causa 167-73, Commissione/Repubblica fran cese, Racc. 1974, pag. 359), 53 (Sentenza 15 luglio 1964 nella causa 6-64, Costa/ Enel, Racc. 1964, pag. 1127) e 52 (Sentenza 21 giugno 1974 nella causa 2-74, Reyners, Racc. 1974, pag. 631), conclude che l'art. 59 — come pure l'art. 60, n. 3 — possiede i requisiti da cui la Corte fa dipendere l'efficacia diretta: esso infatti enuncia una norma (a) chiara e precisa, (b) non sottoposta a condizioni, (c) tale che la sua applicazione non richiede l'intervento degli Stati membri, né delle istituzioni comunitarie. Anzitutto l'art. 59 è chiaro e preciso, in quanto impone l'abolizione di tutte le norme giuridiche o pratiche amministrative che: a) obbligano chi presta il servizio a risiedere nel paese in cui intende prestare il servizio considerato; b) producono una differenza di trattamento fra i cittadini dello Stato membro in cui il servizio è fornito e gli altri cittadini comunitari; c) applicano ad uno stesso servizio una disciplina differente in base alla nazionalità degli interessati. Il termine «restrizioni», usato nell'art. 59, ricompare d'altra parte nell'art. 62 del quale nessuno oserebbe mettere in dubbio l'efficacia diretta; la Corte inoltre ha gia avuto occasione di statuire che eventuali difficoltà incontrate dal giudice nazionale nell'accertare se una determinata situazione costituisca una restrizione non possono essere d'ostacolo all'efficacia diretta d'una norma comunitaria (Sentenza 21 giugno 1974 nella causa 2-72, Reyners / Stato belga, Racc. 1974, pag. 631). In secondo luogo, l'obbligo di cui all' art. 59 non è più sottoposto, dalla fine del periodo transitorio, ad alcuna condizione, né è di natura tale da richiedere per la propria attuazione l'intervento degli Stati membri o delle istituzioni comunitarie. L'art. 59 dice in effetti che la liberalizzazione avrà luogo «nel quadro delle disposizioni seguenti», rimandando così all'art. 63, in cui è prevista la fissazione d'un programma generale da attuarsi mediante direttive. Però il programma generale è già stato fissato e, per quanto riguarda il termine entro il quale dovevano venir emanate le direttive, gli artt. 59 e 63 non lasciavano al Consiglio alcuna discrezionalità. Una volta scaduto il termine, il trattato non subordina più l'abolizione delle restrizioni a direttive future o già emanate, né a direttive fondate sull'art. 57, relativo al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'accesso alle professioni ed il reciproco riconoscimento dei diplomi.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › A — Osservazioni della Commissione › Sulla terza questione (art. 7 del trattato)

paragrafo 1
La terza questione riguarda la compatibilità della clausola controversa con l'art. 7 del trattato. I problemi con essa sollevati in relazione all'art. 7 sono gli stessi già trattati nella prima questione in relazione all'art. 48, salvo il problema dell'efficacia diretta dell'art. 7.
punto 1
Circa l'efficacia diretta dell'art. 7 la Commissione rinvia all'opinione affermativa da essa giá sostenuta nella causa 14-68 (Wilhelm/Bundeskartellamt, Racc. 1969, pag. 12). Del resto la Corte stessa s'è pronunziata in favore dell'efficacia diretta dell'art. 7 nella sentenza 17 luglio 1963 (causa 13-63, Repubblica italiana/ Commissione, Racc. 1963, pag. 333).
punto 2
Tuttavia, poiché, l'art. 7 si applica «senza pregiudizio delle disposizioni particolari del trattato» ed ha pertanto carattere sussidiario, la sua portata nel settore della libera circolazione delle persone ne risulta notevolmente ridotta. Esso può venir invocato soltanto nei rari casi in cui la discriminazione non poggia su leggi, regolamenti o norme amministrative, bensì — come nel presente caso — su norme fissate da un privato. In ogni circostanza, si dovrà poi sempre accertare preliminarmente che la clausola controversa sia considerata discriminatoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › B — Osservazioni del governo del Regno Unito

paragrafo 1
Le osservazioni presentate dal governo del Regno Unito riguardano esclusivamente il n. 4 della seconda questione, cioè il problema dell'efficacia diretta dell'art. 59. Il governo britannico rinvia in proposito alle proprie osservazioni nella causa 33-74, Van Binsbergen, per affermare che gli artt. 59 e 60 sono, dalla fine del periodo transitorio, direttamente efficaci nonostante la mancata emanazione delle direttive previste dall'art. 63, n. 2, e dall'art. 57, n. 1, (cui si riferisce l'art. 66 in materia di servizi). Il governo britannico suffraga la propria tesi con la sentenza emessa dalla Corte il 21 giugno 1974 nella causa 2-74 (Reyners contro Stato belga).

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › C — Osservazioni dell'UCI e della Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU)

punto 1
Prima d'affrontare le questioni sollevate dal giudice nazionale, la UCI e la KNWU illustrano l'origine, la composizione e gli obiettivi della Union Cycliste Internationale, le principali modalità d'organizzazione dei campionati mondiali, le caratteristiche tecniche del mezzofondo e la ragion d'essere della clausola di nazionalità. Ecco i punti salienti di tale esposizione: L'UCI raggruppa attualmente 108 federazioni ciclistiche nazionali appartenenti alla FIAC (Federazione internazionale ciclisti dilettanti) e 18 federazioni appartenenti alla FICP (Federazione internazionale ciclisti professionisti). Ogni anno una federazione nazionale s'assume l'incarico d'organizzare, sotto il controllo dell'UCI, i campionati mondiali per dilettanti e per professionisti. Nelle gare di mezzofondo tocca all' allenatore regolare la velocità in funzione delle risorse fisiche del corridore, conducendo, per così dire, la corsa al posto del corridore medesimo, che, obbligato a procedere nella scia della motocicletta, non è in grado di controllare a sufficienza lo svolgimento della gara. Il compito dell'allenatore è pertanto tutt'altro che trascurabile. La clausola di nazionalità è stata inserita nel regolamento UCI in considerazione del fatto che i campionati mondiali si svolgono fra atleti rappresentanti i vari paesi membri e che ogni paese deve ovviamente venir rappresentato da propri cittadini. Nelle gare di mezzofondo il requisito della nazionalità s'impone anche all' allenatore.
punto 2
Passando poi all'esame delle questioni proposte dall'Arrondissementsrechtbank di Utrecht, l'UCI e la KNWU criticano inanzitutto il provvedimento di rinvio, in quanto, a loro avviso: la formulazione delle questioni è tale da obbligare la Corte, qualora essa volesse risolverle, ad esaminare la fattispecie concreta, scavalcando i limiti di competenza fissati nell'art. 177 del trattato; il giudice nazionale, nel sollevare le questioni relative all'interpretazione degli artt. 48 e 59, ha omesso d'accertare quale di tali articoli si riferisca alla fattispecie in esame. Egli avrebbe invece dovuto, prima d'effettuare il rinvio, individuare la disposizione del trattato (l'art. 7, l'art. 48 o l'art. 59) rilevante per il caso di specie; i punti delle questioni, nei quali si tratta dell'efficacia diretta degli artt. 7 e 59, ignorano il problema, essenziale nel presente caso, di stabilire se gli artt. 7, 48 e 59 abbiano efficacia diretta non solo nei confronti delle autorità nazionali, ma anche nelle relazioni fra privati.
punto 3
Secondo l'UCI e la KNWU la clausola controversa del regolamento UCI esula dall'ambito d'applicazione del trattato CEE per i seguenti motivi: essa viene applicata anche in paesi estranei alla CEE; la sua natura, non di legge nazionale, bensì di regolamentazione internazionale a carattere privato, la sottrae all' applicazione degli artt. 7, 48 e 59, che mirano all'armonizzazione o addirittura all'unificazione dei vari ordinamenti giuridici nell'ambito della Comunità; non è affatto sicuro, anche ammettendo l'applicabilità del diritto comunitario e la natura discriminatoria della norma controversa, che il diritto comunitario possa prevalere su di un regolamento internazionale; la Corte di giustizia non potrebbe, ad ogni modo, dichiarare nulla una norma internazionale che trova applicazione in più di 100 paesi. Il regolamento dell'UCI è stato adottato con le debite forme e non rientra nella sfera d'applicazione del diritto comunitario; di conseguenza, la clausola di nazionalità è valida e parimenti validi sono tutti i contratti nei quali tale clausola è inserita.
punto 4
Nell'intento di meglio precisare la nozione di «discriminazione» l'UCI e la KNWU formulano alcune critiche alla definizione fornitane dalla Corte nella sentenza 17 luglio 1963 (causa 13-63, governo della Repubblica italiana contro Commissione CEE, Racc. 1963, pag. 333), definizione secondo cui «la discriminazione materiale può consistere non solo nel trattare in modo diverso situazioni analoghe, ma pure nel trattare in modo identico situazioni diverse». Le già citate parti osservano che, se è senz'altro discriminatoria la disciplina diversa di situazioni identiche, tale non è invece la disciplina diversa di situazioni soltanto simili. Per di più, anche nell'ipotesi di situazioni identiche, la differenza di trattamento può risultare discriminatoria unicamente se sprovvista di qualsiasi valida giustificazione. Nel caso di specie, il trattamento sfavorevole dell'allenatore olandese, cui si impedisce di stipulare un contratto con un corridore belga, appare giustificato dalla regola, inerente alla formula stessa dei campionati mondiali, secondo cui ogni paese può contare soltanto sui propri atleti. La differenza di trattamento non è quindi immotivata.
punto 5
Circa le questioni poste dal giudice nazionale, l'UCI e la KNWU ritengono giusto risolvere contemporaneamente le questioni principali ed il punto 1 delle medesime, riservando ad un momento successivo l'esame degli altri punti. La clausola controversa non interessa, in realtà, che i campionati del mondo, i quali hanno luogo una volta l'anno. Se si guarda a tutta la stagione mezzofondistica, si vedrà che l'applicazione della suddetta regola rappresenta un caso eccezionale, ragion per cui è giusto esaminare insieme le questioni principali ed il n. 1 delle medesime.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › C — Osservazioni dell'UCI e della Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) › Sulla prima questione e sul n. 1 della medesima

paragrafo 1
L'UCI et la KNWU non credono che tra l'allenatore ed il corridore venga stipulato un contratto di lavoro. In primo luogo, infatti, l'importanza dei compiti affidati all'allenatore durante la gara sembra escludere l'esistenza d'un vincolo di subordinazione. Inoltre non è provato che Koch e Walrave esercitino professionalmente l'attività d'allenatore e partecipino come professionisti ai campionati mondiali (i regolamenti dell'UCI non classificano gli allenatori in dilettanti e professionisti). L'attività dilettantistica non rientra nell'ambito d'applicazione del diritto comunitario (risposta della Commissione ad un'interrogazione dell'on. Seefeld, GU 3 febbraio 1971, n. C 12, pagg. 10-11).
paragrafo 2
Se si ammette che la fattispecie in esame è disciplinata dall'art. 48, si è pure costretti ad esaminare se ad essa non vada applicato, più in particolare, l'art. 7, n. 4, del regolamento 15 ottobre 1968 n. 1612 (GU n. L 257, pag. 2) secondo il quale tutte le clausole di contratti collettivi o individuali o di altre discipline collettive concernenti l'accesso all'impiego, l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro e di licenziamento, sono assolutamente nulle nella misura in cui prevedano o autorizzino condizioni discriminatorie nei confronti dei lavoratori cittadini degli altri Stati membri. Affinché l'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1612/68 che, come s'è appena visto, si applica agli accordi fra privati, possa valere anche per il contratto stipulato fra un allenatore, da una parte, ed un corridore, una federazione ciclistica od un organizzatore di gare, dall'altra, occorre ammettere che la clausola controversa è elemento costitutivo del contratto, il che non è facilmente dimostrabile.
paragrafo 3
In conclusione, tanto l'eccesso consistente nel colpire di nullità assoluta la predetta clausola, quanto un'interpretazione un po' elastica del termine «discriminazione», inducono a ritenere che il caso di specie sfugga alla previsione dell'art. 48 e del regolamento n. 1612/68.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › C — Osservazioni dell'UCI e della Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) › Sul n. 2 della prima questione

paragrafo 1
La conformità della clausola controversa al diritto comunitario non può venir accertata semplicemente stabilendo se l'allenatore partecipi alle gare oppure svolga soltanto un determinato servizio nel corso delle medesime. Ci si deve piuttosto chiedere se l'allenatore faccia parte della squadra nazionale così come ne fa parte il corridore. I compiti di notevole importanza affidati all'allenatore e la sua premiazione insieme al corridore, in caso di vittoria, non consentono che una risposta in senso affermativo.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › C — Osservazioni dell'UCI e della Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) › Sul n. 3 della prima questione

paragrafo 1
Circa il campo d'applicazione territoriale dell'art. 48 l'UCI e la KNWU osservano che le norme di diritto comunitario possono venir applicate ad un contratto solo quando:
paragrafo 2
a) i contraenti sono cittadini d'uno Stato membro; b) il contratto è stato stipulato in uno Stato membro; c) le prestazioni contrattuali vengono adempiute in uno Stato membro.
paragrafo 3
Per quanto concerne l'effetto «indiretto» che la clausola di nazionalità, inserita nel regolamento dei campionati mondiali, può avere sulla partecipazione ad altre gare, si tratta in fondo di stabilire in quale misura le restrizioni previste per i campionati mondiali possano ripercuotersi su gare svolgentisi in territorio comunitario, anche quando i suddetti campionati siano stati organizzati al di fuori della Comunità.
paragrafo 4
Al riguardo l'UCI e la KNWU osservano che, tanto nella sentenza 14 luglio 1972 (causa 52-69, Geigy/Commissione, Racc. 1972, pag. 826), quanto nella sentenza 21 febbraio 1973 (causa 6-72, Europemballage e Continental Can, Racc. 1973, pag. 241), la Corte s'è bensì pronunziata su comportamenti tenuti nell'ambito del mercato comune, ma ha rinunziato a discutere il problema del se il diritto comunitario possa prendere in considerazione comportamenti tenuti fuori dei confini della Comunità, anche se atti a produrre effetti all'interno del mercato comune.
paragrafo 5
In ogni caso una discriminazione «indiretta» risultante dalla clausola controversa potrebbe esser fatta valere soltanto ove fosse provato: a) che c'è stata discriminazione nella formazione delle squadre partecipanti a gare, diverse dai campionati mondiali, tenute in territorio comunitario b) che una simile discriminazione «indiretta» è un'inevitabile conseguenza della clausola controversa.
paragrafo 6
La discriminazione «indiretta» non potrebbe poi venir fatta valere con riguardo alle prove di selezione precedenti i campionati del mondo, considerato l'evidente collegamento fra le citate competizioni; è ovvio che le regole fissate per i campionati del mondo si applicano pure alle gare di selezione, dovunque tali gare vengano disputate. Se si escludono le prove di selezione, viene però a mancare qualsiasi esempio di discriminazione indiretta; al di fuori dei campionati mondiali, infatti, gli atleti possono far squadra con chi vogliono, senza problemi di nazionalità.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › C — Osservazioni dell'UCI e della Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) › Sulla seconda questione e sul punto n. 1 di questa

paragrafo 1
L'UCI e la KNWU sottolineano anzitutto che le disposizioni in tema di libera prestazione dei servizi e di libero stabilimento hanno portata sussidiaria nei confronti delle norme concernenti la libera circolazione dei lavoratori ed entrano in gioco soltanto per le fattispecie che non siano già coperte da queste ultime.
paragrafo 2
Inoltre, c'è una differenza fondamentale fra gli artt. 48 e seguenti, da una parte, e gli artt. 59 e seguenti, dall'altra. Le norme sulla libera circolazione dei lavoratori (art. 48 e seguenti) implicano — come risulta specialmente dall'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1612/68 — obblighi sia per i privati, sia per gli Stati membri e le istituzioni comunitarie. Non così invece le norme sulla libera prestazione dei servizi; gli artt. 59 e seguenti prevedono infatti soltanto obblighi a carico degli Stati membri e delle istituzioni comunitarie. Di conseguenza, il predetto arr. 59 non può riguardare il regolamento dell'UCI che è oggetto della controversia.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › C — Osservazioni dell'UCI e della Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) › Sui nn. 2 e 3 della seconda questione

paragrafo 1
Si rimanda alle osservazioni formulate con riguardo ai corrispondenti punti della prima questione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › C — Osservazioni dell'UCI e della Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) › Sul n. 4 della seconda questione

paragrafo 1
Benché, a differenza di quanto è accaduto per gli artt. 48 e 52, la Corte non si sia ancora pronunziata sull'efficacia diretta dell'art. 59, l'UCI e la KNWU reputano che l'art. 59 soddisfi senza alcun dubbio ai requisiti dai quali la corte fa dipendere il riconoscimento dell'efficacia diretta (cfr., in particolare, causa 13-68, Salgoil/Ministero del commercio con l'estero della Repubblica italiana, Racc. 1968, pag. 601): l'obbligo è chiaro, non è sottoposto, dopo la fine del periodo transitorio, ad alcuna condizione e non lascia agli Stati membri alcuna discrezionalità nell'adempiervi.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › C — Osservazioni dell'UCI e della Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) › Sulla terza questione e sul n. 1 della medesima

paragrafo 1
Il divieto di discriminazione di cui all'art. 7 del trattato copre eventuali casi che non rientrino nella sfera d'applicazione degli artt. 48 e 59. A differenza dell'art. 59, l'art. 7 può venir applicato anche quando il comportamento discriminatorio sia imputabile ad un privato. L'UCI e la KNWU tengono tuttavia a sottolineare che, almeno secondo loro, nel caso di specie è stata già dimostrata l'inesistenza d'una «discriminazione».

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › C — Osservazioni dell'UCI e della Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) › Sui nn. 2 e 3 della terza questione

paragrafo 1
Si rimanda alle osservazioni formulate con riguardo ai corrispondenti punti della prima questione.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › C — Osservazioni dell'UCI e della Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) › Sul n. 4 della terza questione

paragrafo 1
L'art. 7, pur essendo di per sé sufficientemente chiaro, enuncia tuttavia un principio generale, che ha bisogno d'esser reso operante grazie a disposizioni più specifiche, come previsto dal n. 2 dell'articolo stesso. L'art. 7 è quindi sprovvisto d'efficacia diretta.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › D — Osservazioni delle parti Walrave e Koch › Sulla prima questione (art. 48)

paragrafo 1
Gli attori nella causa principale sostengono che il contratto stipulato fra l'allenatore ed il corridore è un contratto di lavoro. La clausola «antistranieri» rappresenta indubbiamente una discriminazione fondata sulla nazionalità. Considerata l'importanza che la partecipazione ai campionati mondiali riveste per chi esercita un'attività sportiva, la clausola d'esclusione arreca agli attori un grave pregiudizio professionale. Circa il n. 2 della prima questione, Walrave e Koch osservano che le gare sono in effetti disputate dai corridori, mentre gli alle natori svolgono un'attività di natura accessoria.
paragrafo 2
Per quanto concerne il n. 3 della prima questione, è rilevante non già il luogo dove si svolgono i campionati del mondo, bensì la circostanza ch'essi hanno sempre influenza determinante sull'andamento d'attività sportive professionali esercitate in territorio comunitario.

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › D — Osservazioni delle parti Walrave e Koch › Sulla seconda questione (art. 59)

paragrafo 1
Le soluzioni proposte per i punti dall'1 al 3 sono identiche a quelle proposte per i corrispondenti punti della prima questione. Si propone inoltre di risolvere in senso affermativo il problema dell'efficacia diretta dell'art. 59 (punto 4).

SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni presentate in forza dell' art. 20 dello statuto della Corte di giustizia › D — Osservazioni delle parti Walrave e Koch › Sulla terza questione

paragrafo 1
La clausola di nazionalità è contraria all' art. 7 del trattato CEE, che ha efficacia diretta (punto 4). La circostanza che nei campionati mondiali lottino per la conquista del titolo mondiale rappresentative di diverse nazioni non ha alcun rilievo nel settore dello sport professionistico.
paragrafo 2
Le soluzioni dei nn. 2 e 3 sono identiche a quelle proposte per i corrispondenti punti della prima questione.

SENTENZA › In fatto › III — Fase orale

punto 1
I sigg. Walrave e Koch, rappresentati dall'avv. J. L. Janssen van Raay, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Cl. Séché, assistito dal sig. H. Bronkhorst, sono stati sentiti all'udienza dell'8 ottobre 1974. Walrave e Koch hanno risposto alle domande rivolte loro dalla Corte circa la definizione, dal punto di vista sportivo, della squadra formata dal corridore e dall'allenatore. Essi sostengono che le gare di mezzofondo si svolgono esclusivamente fra corridori ciclisti e non fra squadre formate ciascuna da un ciclista e da un motociclista. In appoggio a tale tesi essi osservano che le competizioni di mezzofondo sono organizzate dalle federazioni ciclistiche, non dalle federazioni motociclistiche, e che le classifiche ufficiali dei campionati mondiali riportano soltanto i nomi dei ciclisti. Un elemento d'importanza decisiva è poi costituito, secondo Walrave e Koch, dal fatto che, nonostante la rigida distinzione esistente fra dilettanti e professionisti, anche gli allenatori professionisti possono partecipare alle competizioni dei dilettanti. Gli attori fanno pure notare che l'UCI non può, senza contraddirsi, adottare, da un lato, dei regolamenti nei quali — come essa stessa ha dichiarato — non si fa alcuna differenza fra allenatori dilettanti e professionisti e riconoscere, d'altro lato, all'allenatore un ruolo pari a quello del corridore. Sviluppando la tesi già sostenuta nelle osservazioni scritte, la Commissione osserva che, contrariamente a quanto afferma l'UCI, l'accertamento dell'esistenza d'una discriminazione non implica la nullità del regolamento controverso, che viene invece colpito da una semplice non applicabilità. Assolutamente nulla è tuttavia, ai sensi dell'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1612/68, qualsiasi clausola contrattuale che risulti in contrasto con l'art. 48 del trattato.
punto 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 24 ottobre 1974.

SENTENZA › In diritto

paragrafo 2
2/3 Le suddette questioni tendono in sostanza a stabilire se sia compatibile con tali norme una disposizione del regolamento dell'Union Cycliste Internationale — regolamento che disciplina i campionati mondiali di mezzofondo — secondo cui «l'allenatore deve avere la stessa cittadinanza del corridore». Tali questioni sono state presentate in occasione di un'azione esperita contro l'Union Cycliste Internationale, nonché contro le federazioni olandese e spagnola di ciclismo, da due cittadini olandesi — i quali partecipano abitualmente alle gare di mezzofondo in qualità di allenatori — che considerano discriminatoria la suddetta disposizione del regolamento dell'UCI.
paragrafo 3
4/6 Considerati gli obbiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del trattato. In particolare, quando una simile attività riveste il carattere di una prestazione di lavoro subordinato o di una prestazione di servizio retribuita, essa rientra nell'ambito d'applicazione degli artt. 48-51 o 59-66 del trattato, a seconda dei casi. Tali norme, che rendono operante il principio generale stabilito dall'art. 7 del trattato, vietano qualsiasi discriminazione, fondata sulla cittadinanza, che possa ostacolare l'esercizio delle attività da esse disciplinate.
paragrafo 4
7/10 Sotto questo profilo, il tipo di rapporto giuridico da cui traggono origine dette prestazioni è irrilevante, poiché il principio della non discriminazione vale indistintamente per tutte le prestazioni di lavoro o di servizi. Esula da tale divieto la composizione di squadre sportive — e in particolare delle rappresentative nazionali — operata esclusivamente in base a criteri tecnico-sportivi; è perciò impossibile configurare tale attività sotto il profilo economico. Tale interpretazione derogatoria, comunque, va intesa molto rigorosamente e non può estendersi oltre i limiti ben precisi del settore cui si riferisce. A questo proposito, è al giudice nazionale che spetta accertare la natura dell'attività oggetto della causa dinanzi a lui promossa, e, in particolare, di decidere se nello sport in questione allenatore e corridore costituiscano una squadra.
paragrafo 6
12/13 Le questioni vertono sull'interpretazione degli artt. 48 e 59 e, in subordine, dell'art. 7 del trattato. Sostanzialmente, tali questioni tendono a stabilire se dette norme possano applicarsi a rapporti giuridici estranei al diritto pubblico, a determinarne la sfera di applicazione territoriale in relazione ad un regolamento sportivo che vincola tutti gli affiliati ad una federazione mondiale, e ad accertare l'efficacia immediata di alcune di esse.
paragrafo 9
16/19 Gli artt. 7, 48 e 59 vietano, nei settori da essi rispettivamente disciplinati, qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza. Tale divieto riguarda non solo gli atti dell'autorità pubblica, ma le norme di qualsiasi natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e la prestazione di servizi. Infatti, l'abolizione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone ed alla libera prestazione di servizi — che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della Comunità, consacrato nell'art. 3, lettera c), del trattato — sarebbe compromessa se oltre alle limitazioni stabilite da norme statali non si eliminassero anche quelle poste da associazioni o organismi non di diritto pubblico nell'esercizio della loro autonomia giuridica. Inoltre, poiché nei vari paesi membri la prestazione del lavoro è disciplinata talvolta da norme emanate dallo Stato, talvolta da contratti o atti di natura privatistica, se il divieto sancito dal diritto comunitario avesse valore unicamente per gli atti della pubblica autorità, potrebbe scaturirne una difformità d'applicazione.
paragrafo 10
20/22 Indubbiamente, gli artt. 60, 3o comma, 62 e 64 riguardano espressamente, per quanto concerne la prestazione di servizi, l'abolizione di provvedimenti statali. Tale circostanza, tuttavia, non sminuisce la portata generale dell'art. 59, il quale non fa alcuna distinzione riguardo all'origine delle restrizioni da eliminare. D'altra parte, è pacifico che l'art. 48, che prescrive l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza nel settore del lavoro subordinato, si applica anche ai contratti ed ai regolamenti posti in essere da soggetti diversi dalla pubblica autorità. Ne consegue che l'art. 7, n. 4, del regolamento n. 1612/68 estende il divieto di discriminazione ai «contratti» ed «alle altre regolamentazioni collettive» in materia di lavoro.
paragrafo 11
23/25 Le attività di cui all'art. 59 differiscono da quelle considerate dall'art. 48 non già per la loro natura, ma solo per il fatto di non essere disciplinate da un contratto di lavoro. Quest'unica differenza non può giustificare un'interpretazione che limiti la sfera di applicazione del principio di libertà in questione. Ne consegue che le disposizioni degli artt. 7, 48 e 59 del trattato possono essere prese in considerazione dal giudice nazionale al fine di valutare la validità o l'efficacia di una norma contenuta nel regolamento di un'organizzazione sportiva.
paragrafo 12
26/27 Il giudice di rinvio chiede poi in che misura il principio della non discriminazione possa influire su rapporti giuridici stabiliti nell'ambito delle attività di una federazione sportiva mondiale. La Corte è inoltre invitata a stabilire se a tal fine sia rilevante la circostanza che la competizione sportiva si svolga sul territorio della Comunità oppure in un paese terzo.
paragrafo 13
28/29 Il principio di non discriminazione, in ragione del suo carattere imperativo, costituisce un parametro inderogabile per qualsiasi rapporto giuridico purché questo, in considerazione sia del luogo in cui sorge, sia del luogo in cui dispiega i suoi effetti, possa essere ricondotto al territorio della Comunità. Spetta al giudice nazionale accertare, caso per caso, l'esistenza di tale nesso spaziale, e, per quanto riguarda l'efficacia giuridica del rapporto in questione, ravvisare le eventuali violazioni del principio di non discriminazione.
paragrafo 15
31/34 Come si è visto, l'art. 59 prescrive fra l'altro, per quanto attiene alla prestazione di servizi, l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza del prestatore. Tale norma, nel settore specifico della prestazione di servizi, concretizza il principio programmatico di non discriminazione sancito dall'art. 7 riguardo al complesso delle materie disciplinate dal trattato e dall'art. 48 per quanto concerne il settore del lavoro subordinato. Come questa Corte ha già affermato per diritto (sentenza 3 dicembre 1974 nella causa 33-74, Van Binsbergen), l'art. 59 vieta in maniera categorica che, alla scadenza del periodo di transizione, gli ordinamenti giuridici interni degli Stati membri possano infrapporre alla prestazione di servizi — almeno nei confronti dei cittadini dei paesi della Comunità — qualsiasi ostacolo o limitazione fondata sulla cittadinanza del prestatore. Se ne deve concludere che l'art. 59, 1o comma, prescrivendo l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, attribuisce ai singoli, a decorrere dalla scadenza del periodo di transizione, diritti soggettivi che il giudice nazionale è tenuto a tutelare.
punto 1
Con provvedimento 15 maggio 1974, registrato in cancelleria il 24 dello stesso mese, l'Arrondissementsrechtbank di Utrecht ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, talune questioni relative all'interpretazione degli artt. 7, 1o comma, 48 e 59, 1o comma, del trattato stesso, nonché del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968 n. 1612 (GU n. L 257, pag. 2) concernente la libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità.
punto 11
La Corte si pronuncia tenendo presenti i limiti della sfera di applicazione del diritto comunitario delineati in precedenza.
punto 14
In primo luogo, si chiede se le disposizioni del regolamento adottato da una federazione sportiva internazionale possano considerarsi incompatibili con il trattato e, in particolare, con gli articoli citati.
punto 15
Nel corso del procedimento, è stato affermato che i divieti sanciti da tali articoli concernono unicamente le restrizioni stabilite da atti emessi da un'autorità pubblica, non già da persone o associazioni estranee al diritto pubblico.
punto 30
Infine si chiede a questa Corte se l'art. 59, 1o comma, ed eventualmente l'art. 7, 1o comma, del trattato abbiano efficacia immediata nell'ordinamento giuridico degli Stati membri.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
35/36 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, statuendo sulle questioni sottopostele dall'Arrondissementsrechtbank di Utrecht, afferma per diritto: 1o Considerati gli obiettivi della Comunità, l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario solo in quanto configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del trattato. 2o Il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, stabilito dagli artt. 7, 48 e 59 del trattato, non concerne la composizione di squadre sportive — e in particolare delle rappresentative nazionali — operata esclusivamente in base a criteri tecnico-sportivi; è perciò impossibile configurare tale attività sotto il profilo economico. 3o Il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza investe non solo gli atti dell'autorità pubblica, ma le norme di qualsiasi natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato e la prestazione di servizi. 4o Il principio di non discriminazione costituisce un parametro inderogabile per qualsiasi rapporto giuridico purché questo, in considerazione sia del luogo in cui sorge, sia del luogo in cui dispiega i suoi effetti, possa essere ricondotto al territorio della Comunità. 5o L'art. 59, 1o comma, prescrivendo l'abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, attribuisce ai singoli, a decorrere dalla scadenza del periodo di transizione, diritti soggettivi che il giudice nazionale è tenuto a tutelare.

Firme

Lecourt Ó Dàlaigh Mackenzie Stuart Donner Monaco Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Sørensen Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 dicembre 1974. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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