Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 17 febbraio 1976, causa 45/75
Epigrafe
Nel procedimento 45-75,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht della Renania-Palatinato nella causa dinanzi ad esso pendente tra
REWE-ZENTRALE DES LEBENSMITTEL-GROSSHANDELS GMBH, con sede in Colonia
e
HAUPTZOLLAMT LANDAU/PFALZ,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 37, n. 1 e 95, n. 1, del trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher e A. O'Keeffe, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars; M. Serensen e A. J. Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
La sentenza di rinvio e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
punto 1
Nel gennaio 1971 l'attrice nella causa principale metteva in commercio nelle Repubblica federale di Germania 16000 litri di vermut importati dall'Italia. Per tale importazione erano stati pagati, tra l'altro, a titolo di «Monopolausgleich» (conguaglio di monopolio) DM 9824,-.
punto 2
Il pagamento di detto conguaglio è contemplato dal § 151 del Gesetz über das Branntweinmonopol (legge sul monopolio degli alcolici) 8 aprile 1922. Detta legge dispone che l'alcool nazionale va, in linea di principio, consegnato all'amministrazione del monopolio ad un prezzo (Branntweinübernahmepreis) calcolato assumendo come punto di partenza il prezzo di base (Branntweingrundpreis) fissato dall'amministrazione. Tale alcool viene posto in commercio dall'amministrazione federale ad un prezzo di vendita, del pari fissato, che comprende il valore commerciale netto, le spese amministrative e l'imposta sull'alcol detta «Branntweinsteuer».
Determinati alcool nazionali, ad esempio gli alcol da frutta (§ 76 BrMonG) tra cui quelli utilizzati nell'ambito del territorio nazionale per la produzione del vermut, sono esenti dall'obbligo di consegna. L'alcool esente è soggetto al pagamento d'una imposta detta Branntweinaufschlag (§ 78 BrMonG). L'importo di tale imposta è determinato dalla differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di base dell'alcol di monopolio, decurtato dell'importo medio calcolato forfettariamente delle spese che l'amministrazione del monopolio risparmia non prendendo in consegna l'alcol. Cionondimeno il Branntweinaufschlag così calcolato si applica solo fino a concorrenza di una produzione annua di 60 hl di alcool etilico. Per una produzione superiore il tasso del Branntweinaufschlag aumenta a partire da una produzione annua di circa 330 hl, esso raggiunge il livello del Monopolausgleich di cui si parlerà in prosieguo. Il Brantweinaufschlag è comunque superiore alla Branntweinsteuer e la differenza tra i due importi è denominata «Aufschlagspitze».
Quanto all'alcol importato, esso è soggetto ad un'imposta compensativa detta Monopolausgleich, calcolata in pari guisa del Branntweinaufschlag, tranne che non vengono defalcate le spese amministrative. È detta Monopolausgleichspitze la parte dell'imposta compensativa che eccede la Branntweinsteuer. Tale Monopolausgleichspitze si presume che corrisponda e costituisca il corrispettivo delle spese di distribuzione sostenute dall'amministrazione del monopolio e poste a carico dei prodotti nazionali venduti dal monopolio stesso.
punto 3
È per l'appunto il pagamento di questa parte del Monopolausgleich che è oggetto di contestazione da parte dell'attrice nella causa principale, in quanto essa costituirebbe un onere di monopolio discriminatorio a detrimento dei prodotti importati. L'attrice nella causa principale proponeva ricorso «per saltum» (Sprungklage) avanti al Finanzgericht Rheinland-Pfalz. Tale giudice, ritenendo necessaria l'interpretazione degli artt. 37 e 85 del trattato CEE sui quali l'attrice nella causa principale ha imperniato la sua domanda, ha sottoposto a questa Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1. Se l art. 37, n. 1 del trattato CEE — come pure l'art. 95, n. 1, dello stesso trattato — vada interpretato nel senso che, fin dalla scadenza del periodo transitorio, esso fa sorgere direttamente in capo ai cittadini degli Stati membri diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.
2. Se la riscossione di quella parte del Monopolausgleich (imposta di conguaglio) che viene indicata come Monopolausgleichspitze (eccedenza dell'imposta di conguaglio) su di un'importazione di vermut italiano sia incompatibile coll'art. 95, n. 1, del trattato CEE — e, ove venga risolta in senso affermativo la questione n. 1, anche coll'art. 37, n. 1 — per il fatto ch'essa è volta a pareggiare l'onere derivante ai prodotti nazionali similari non già da un'imposta, bensì dalle spese di amministrazione del monopolio statale vigente nel settore.
3. In caso di soluzione negativa della questione n. 2:
Se, ai sensi dell'art. 37, n. 1 e dell'art. 95, n. 1, del trattato CEE, vadano comparate soltanto l'eccedenza dell'imposta di conguaglio, da una parte, e le spese del monopolio, dall'altra, oppure se sia determinante la considerazione che l'onere rappresentato dalla suddetta eccedenza non deve influire sul prezzo complessivo in modo tale da porre il prodotto importato in posizione di svantaggio rispetto ai prodotti nazionali similari.
4. Qualora si accolga la prima delle due alternative formulate nel precedente quesito:
Se, ai sensi dell art. 37, n. 1, e dell art. 95, n. 1, del trattato CEE il vermut importato dall'Italia si debba considerare discriminato per il solo fatto che il «Branntweinmonopolgesetz (legge istitutiva del monopolio sugli alcol) contempla per l'alcool etilico presente nelle bevande importate un'imposta di conguaglio ad aliquota costante, per quello presente in prodotti nazionali similari, invece, un onere, volto a coprire le spese di amministrazione del monopolio statale, ad aliquota variabile in funzione di determinante quantità prodotte.
L'ordinanza di rinvio 10 aprile 1975 è stata registrata nella cancelleria della Corte il 12 maggio 1975.
L'attrice nella causa principale, la Commissione delle Comunità europee ed il governo della Repubblica federale di Germania, hanno presentato osservazioni scritte, a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. › A — Osservazioni della Commissione
paragrafo 1
La Commissione propone di risolvere affermativamente la prima questione. L'art. 37, n. 1, lascia agli Stati membri un certo potere discrezionale solo per la durata del periodo transitorio. Alla scadenza di quest'ultimo, l'art. 37 prescrive un obbligo preciso, inderogabile ed autonomo da qualsiasi intervento degli Stati membri o delle istituzioni della Comunità. Già nella causa 6-64 (sentenza 15 luglio 1964, Costa c. Enel, Racc. 1964, pag. 1164) la Corte ha affermato l'efficacia diretta dell'art. 37, n. 2, basato sulla medesima nozione di discriminazione di cui al n. 1.
paragrafo 2
Quanto alla seconda questione, la Commissione, dopo aver osservato che spetta a questa Corte di cogliere gli elementi attinenenti all'interpretazione del diritto comunitario, sottolinea che essa riguarda la parte del Monopolausgleich la cui funzione è di coprire o, in altri termini, di compensare per motivi concorrenziali le spese di acquisto e di vendita sostenute dall'amministrazione del monopolio. Possono siffatti oneri, basati sull'esistenza del monopolio ed intesi a garantire il suo finanziamento, gravare sulle merci importate da altri Stati membri e che non sono quindi prese in carico dall'amministrazione del monopolio? Secondo la Commissione, l'art. 95 comprende non solo le imposizioni puramente fiscali, ma anche quelle che contribuiscono al finanziamento di una amministrazione pubblica quale un monopolio e sono destinate a coprire le sue spese. Tale interpretazione lata si evince, tra l'altro, dalla sentenza della Corte di giustizia nella cause riunite 2 e 3-62 (sentenza 14 dicembre 1962, Commissione c. Granducato del Lussemburgo e Regno del Belgio, Racc. 1962, pag. 791), e la Commissione ne trae la conclusione che la circostanza che l'onere del monopolio non abbia carattere fiscale, è di secondaria importanza sotto il profilo dell'art. 95, n. 1, dal momento che prodotti nazionali e prodotti importati devono partecipare in pari guisa ed in ragione della medesima aliquota al finanziamento del monopolio. Tuttavia, si deve osservare che, in merito all'applicazione tanto dell'art. 95, n. 1, quanto dell'art. 37, n. 1, la riscossione di un'imposta non è contestabile per l'unico motivo che essa è destinata a contribuire al finanziamento di una amministrazione. È necessario che sussista una discriminazione.
paragrafo 3
Passando all'art. 37, la Commissione è del parere che il divieto di discriminazione di cui all'art. 37, porti, alla scadenza del periodo transitorio, allo stesso risultato del divieto di cui all'art. 95. Spetta al giudice nazionale accertare se trovino applicazione gli artt. 95, n. 1 o 37, n. 1, o se trattisi piuttosto, tenuto conto della destinazione dell'imposta, d'una tassa d'effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione (sentenza 19 giugno 1973, causa 77-72, Capolongo, Racc. 1973, pag. 611 e sentenza 18 giugno 1975, causa 94-74, I.G.A.V, Racc. 1975, pag. 699).
paragrafo 4
Per quanto riguarda l'efficacia diretta dell'art. 37, la Commissione soggiunge che la recente giurisprudenza di questa Corte, in merito alle conseguenze della scadenza del periodo transitorio, (sentenze 21 giugno 1974, causa 2-74, Reyners, Racc. 1974, pag. 631; 3 dicembre 1974, causa 33-74, Van Binsbergen, Racc. 1974, pag. 1299; 12 dicembre 1974, causa 36-74, Walrave e Koch, Racc. 1974, pag. 1405 e sentenza 10 dicembre 1974, causa 48-74, Charmasson, Racc. 1974, pag. 1383), mette in luce che la deroga che la Commissione riteneva di poter concedere, quanto al monopolio tedesco degli alcol, fino all'adozione di una organizzazione comune di mercato (Raccomandazione 22 dicembre 1969 alla Repubblica federale di Germania, concernente il riordinamento del monopolio nazionale a carattere commerciale degli alcol; GU 9 febbraio 1970, n. L 31, pag. 20) è divenuta caduca dopo la scadenza del periodo transitorio, nonostante il fatto che una organizzazione comune di mercato non sia stata ancora istituita. Quindi il fatto di continuare a riscuotere la Monopolausgleichspitze può costituire, in forza dei principi enunciati dalla Corte di giustizia nelle cause 77-72, Capolongo e 94-74, I.G.A.V., già citate, violazione del divieto di riscuotere tasse di effetto equivalente a dazi doganali, qualora l'importo così riscosso sia «esclusivamente destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico al prodotto nazionale tassato».
paragrafo 5
La terza questione, ad avviso della Commissione, e stata posta in quanto la convenuta nella causa principale ha dichiarato avanti al giudice nazionale che qualora si prendesse in considerazione la «situazione di prezzo finale», sarebbe l'alcol nazionale e non l'alcol importato che, a causa del prezzo inferiore praticato all' estero, verrebbe ad essere discriminato. La Commissione osserva che, a termini del trattato, occorre soltanto confrontare i tributi che gravano sui prodotti nazionali e, rispettivamente, sui prodotti similari provenienti da altri Stati membri. Non è previsto, né consentito tener conto della situazione di prezzo finale o di componenti determinanti ai fini del costo di produzione di un prodotto importato.
paragrafo 6
Relativamente alla quarta questione, la Commissione sottolinea che la differenziazione dell'imposta sulla base dei quantitativi prodotti non esclude con certezza le discriminazioni, nemmeno se si tiene conto del fatto che, dato che il 95 % della produzione d'alcol nazionale supera i limiti del minimo esente, tali discriminazioni hanno portata limitata.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. › B — Osservazioni del governo federale di Germania
paragrafo 1
Secondo il governo federale, la prima questione va risolta in senso affermativo. Proprio come gli artt. 9, 11 e 37, n. 2, l'art. 37, n. 1, contiene un divieto di discriminazione che, in quanto norma comunitaria completa, può, in ragione della sua natura, aver efficacia diretta tra i singoli e gli Stati membri ed i loro cittadini. L'obbligo di riordinare gradualmente i monopoli prima della scadenza del periodo transitorio è anch'esso direttamente efficace.
paragrafo 2
Il governo tedesco richiama tuttavia l'attenzione sul n. 4 dell'art. 37, in base al quale la norma di cui al n. 1 si applica ai monopoli a carattere commerciale che comportino una disciplina destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione dei prodotti agricoli, solo alla condizione che sussistano garanzie equivalenti per l'occupazione e per il tenore di vita dei produttori interessati. Sotto questo aspetto l'obbligo di riordinamento di cui all'art. 37, n. 1, risulta condizionato dall' adozione da parte della Comunità di provvedimenti idonei, e non ha quindi efficacia diretta.
paragrafo 3
Relativamente alla seconda questione il governo federale fa presente che la sede della materia è nell'art. 37 e non nell'art. 95. Quest'ultimo non può applicarsi ad una tassa all'importazione, quale la Monopolausgleichspitze, riscossa a compensazione del fatto che i prodotti nazionali sono gravati da una tassa di monopolio, in quanto questo onere interno costituisce un elemento costitutivo essenziale del monopolio. La riscossione di una tassa compensativa delle spese del monopolio costituisce in effetti una componente essenziale d'un monopolio tedesco, giacché, secondo il diritto tedesco, i monopoli a carattere commerciale o fiscale devono, onde coprire le spese amministrative, valersi del finanziamento da parte degli utilizzatori del monopolio. Rinunciare alla riscossione della Monopolausgleichspitze vorrebbe dire che si deve altresì rinunciare alla compensazione delle spese di monopolio (Monopolkostenausgleich) onde evitare che i prodotti nazionali vengano discriminati rispetto alle acquaviti d'importazione consumate come bevande. Il finanziamento di tali spese da parte dello Stato federale porrebbe l'onere a carico di tutti i cittadini, circostanza che non può neppure venir presa in considerazione. La riscossione della Monopolausgleichspitze, in quanto elemento essenziale del monopolio tedesco sugli alcol, può venir disaminata unicamente alla luce dell'art. 37 del trattato.
paragrafo 4
Onde accertare, nell'ambito così delimitato della seconda questione, la conformità della riscossione della Monopolausgleichspitze al divieto di discriminazione di cui all'art. 37, si deve, ad avviso del governo tedesco, stabilire se l'onere delle spese del monopolio possa, venir confermato.
paragrafo 5
Il governo federale è del parere che i principi generali del trattato relativi alla libera circolazione delle merci consentono di compensare oneri diversi dalle imposte. La Corte ha già avuto modo di affermare che non ricadono sotto il divieto di imporre tasse d'effetto equivalente a dazi doganali gli oneri pecuniari che rientrano in un regime generale di tributi interni gravanti sui prodotti nazionali e su quelli importati in base ai medesimi criteri (sentenza 14 dicembre 1972, causa 29-72, SpA Marimex c. Amministrazione finanziaria italiana, Racc. 1972, pag. 1318). Siffatti tipi di oneri possono quindi venir compensati.
paragrafo 6
La disamina della questione del se sussista discriminazione tra prodotti nazionali e prodotti importati nell'ambito dell'art. 37, deve tener conto delle peculiarità dei monopoli. All'uopo si deve osservare che il tributo che grava sul prodotto nazionale e la Monopolausgleichspitze, sotto il profilo del diritto pubblico, hanno le stesse caratteristiche: il loro importo viene determinato fondamentalmente in base ai medesimi criteri, sono riscossi nella stessa maniera ed ambedue fruiscono della tutela penale propria dei crediti che rientrano nel diritto tributario. Non si può andare oltre ed esigere l'identità assoluta e formale dei due tributi, giacché il monopolio costituisce un'organizzazione dei mercati che non potrebbe sussistere senza un regime differenziato per i prodotti nazionali e per i prodotti importati.
paragrafo 7
In quanto l'art. 37 contempla non già l'abolizione dei monopoli di natura commerciale, bensì il loro riordinamento, si deve ammettere che le norme essenziali per la sussistenza del monopolio sono tuttora in vigore. La soppressione della Monopolausgleichspitze condurrebbe ad una degenerazione del sistema del monopolio net senso che esso costringerebbe lo Stato a mantenere il monopolio a spese del complesso dei cittadini, anziché a spese degli utilizzatori.
paragrafo 8
Il governo federale propone di risolvere la seconda questione così come segue:
paragrafo 9
“L'art. 95, 1o comma, non va inteso nel senso che la riscossione di tributi compensativi in un regime di monopolio commerciale rientri nell'ambito d'applicazione di tale disposizione. L'art. 37, n. 1, non va inteso nel senso che la percezione della parte del Monopolausgleich detta Monopolausgleichspitze al momento dell'importazione del vermut italiano, violi tale articolo in quanto essa è diretta, non già a compensare i tributi che gravano sui prodotti nazionali similari per mezzo di un tributo, bensì a compensare le spese di amministrazione del monopolio nazionale.”
paragrafo 10
In merito alla terza questione, il governo federale ritiene che, onde applicare l'art. 37, n. 1 (visto che, a suo avviso, l'art. 95 non era applicabile), il raffronto deve unicamente vertere sulla Monopolausgleichspitze e sulle spese di monopolio.
paragrafo 11
Quanto alla quarta questione, il governo federale osserva che 1 imposta progressiva sui prodotti nazionali non riguarda tutti i prodotti soggetti al monopolio, ma soltanto le acquaviti a base di frutta, quali i vermut e le acquaviti di cereali.
paragrafo 12
Nel caso delle acquaviti a base di frutta, la riscossione di un onere interno ad aliquota variabile viene compensata, relativamente ai prodotti importati, in maniera forfettaria dal tasso uniforme del Monopolausgleich. Un siffatto sistema di tassazione forfettaria dei prodotti importati è d'uso nel commercio intracomunitario e si basa sulla considerazione che solo difficilmente si può determinare l'origine del prodotto importato e la quantità prodotta nell'azienda d'origine. Nella raccomandazione 22 dicembre 1969, rivolta alla Repubblica federale di Germania (GU n. L 31 del 9 febbraio 1970, pag. 20 e segg.), la Commissione ha preconizzato l'introduzione d'un siffatto sistema. In pratica, la tassazione forfettaria dell'acquavite a base di frutta importata era d'importo pari all'imposta gravante su circa il 97 % dell'acquavite nazionale a base di frutta. La riscossione di un tributo interno ad aliquota variabile persegue comunque uno scopo di politica agricola e di politica a favore delle classi medie e rientra nell'art. 37, n. 4. Qualora si sostenga che l'art. 37, n. 4, ha perso la sua ragion d'essere a seguito della scadenza del periodo transitorio, si deve prendere in considerazione il fatto che il vantaggio concesso ai produttori d'acquavite piccoli e medi ha il carattere di un aiuto ai sensi degli artt. 92 e segg. del trattato CEE. Poiché trattasi di un regime in atto al momento dell'entrata in vigore del trattato CEE, il governo della Repubblica federale di Germania sarebbe stato tenuto ad abolirlo solo nell'ipotesi in cui la Commissione fosse intervenuta in tal senso. Orbene, pur essendo a conoscenza di tale regime, la Commissione si è pronunciata per la tassazione forfettaria dei prodotti importati.
paragrafo 13
Il governo federale propone di risolvere la quarta questione così come segue:
paragrafo 14
“L'art. 37, n. 1, non va inteso nel senso che il vermut importato dall'Italia subisca una discriminazione a norma di questa disposizione del trattato CEE per il fatte che il ‘Branntweinmonopolgesetz’ contempla una ”Monopolausgleichspitze” d'importo uniforme gravante sull'alcol etilico contenuto nelle bevande importate, mentre per i prodotti nazionali similari esso contempla tributi ad aliquota variabile in funzione della quantità prodotta onde coprire le spese di amministrazione del monopolio nazionale.»
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle CC.EE. › C — Osservazioni dell'attrice. nella causa principale
paragrafo 1
Relativamente alla prima questione, l'attrice osserva che, in considerazione del tenore dell'art. 8, n. 7, del trattato CEE, l'art. 37, n. 1, è direttamente efficace.
paragrafo 2
In merito alla seconda questione, essa comincia col commentare l'art. 95. Questo consente di compensare unicamente gli oneri scaturenti dalla riscossione di tributi interni, non già i costi di produzione e di distribuzione dei prodotti. Orbene, nel presente caso l'importatore è tenuto a versare un importo che compensa lo svantaggio concorrenziale derivante, per i prodotti nazionali, dal fatto che essi devono sopportare le spese di amministrazione del monopolio. Lambito di applicazione dell'art. 95 non può venir ampliato in guisa da consentire qualsiasi compensazione tra un onere fiscale gravante sui prodotti importati ed un onere economico gravante sui prodotti nazionali similari.
paragrafo 3
Passando poi alla disamina dell'art. 37, n. 1, l'attrice nella causa principale fa presente che il divieto in esso contenuto comprende quello di cui all'art. 95, in guisa che quanto detto a proposito dell'art. 95 vale anche per l'art. 37. Nel caso di specie, i prodotti importati subirebbero una discriminazione qualora sussistesse non soltanto compensazione dei tributi gravanti effettivamente sul prodotto nazionale, ma anche dei costi di produzione e di distribuzione dei produttori nazionali e dell'amministrazione del monopolio. In ragione della Monopolausgleichspitze, qualsiasi concorrenza di prezzo tra i prodotti nazionali soggetti al monopolio e quelli importati viene ad essere stroncata fin dal suo nascere.
paragrafo 4
L'attrice nella causa principale propone di risolvere la seconda questione così come segue:
paragrafo 5
«La riscossione di tributi sui prodotti importati da altri Stati membri e comunque incompatibile con gli artt. 95, n. 1 e 37, n. 1, del trattato CEE, qualora i prodotti nazionali di cui trattasi siano soggetti ad un monopolio nazionale di natura commerciale e la tassa percepita al passaggio della frontiera non sia destinata a compensare l'onere fiscale gravante sui prodotti nazionali similari, ma unicamente a coprire le spese proprie dell'amministrazione nazionale del monopolio.»
paragrafo 6
In merito alla terza questione, l'attrice nella causa principale desume da quanto precede che il raffronto degli oneri in forza dell'art. 95, n. 1, può vertere soltanto sui tributi e non sui prezzi. Essa ritiene, quindi, che applicando gli artt. 37, n. 1 e 95, n. 1, del trattato CEE, si debbano unicamente confrontare la Monopolausgleichspitze e le spese di monopoio.
paragrafo 7
Quanto alla quarta questione, l'attrice nella causa principale osserva che il porre i prodotti originari di altri Stati membri in una posizione più favorevole rispetto ai prodotti soggetti a monopolio, facendo ricorso a provvedimenti imputabili al monopolio, costituisce una discriminazione ai sensi dell'art. 37 del trattato CEE. Nel caso di specie, i prodotti importati, gravati dalla Monopolausgleichspitze, non fruiscono — a differenza di quanto avviene, a norma del § 79, 1o comma, della legge tedesca sul monopolio degli alcol, per i prodotti nazionali — della detrazione dell'importo medio dei costi risparmiati dall'amministrazione del monopolio per l'alcol non soggetto all'obbligo di consegna. Inoltre, gli aumenti e le riduzioni contemplate dal § 79, commi 2-6 della medesima legge sono presi in considerazione soltanto per il Branntweinaufschlag, vale a dire per i prodotti nazionali, e non per il Monopolausgleich che grava sui prodotti importati.
paragrafo 8
L'attrice nella causa principale propone di risolvere la quarta questione così come segue:
paragrafo 9
«I prodotti importati da altri Stati membri subiscono un trattamento discriminatorio ai sensi degli artt. 37, n. 1 e 95, n. 1, del trattato CEE, nell'ipotesi in cui il regime nazionale di monopolio preveda una Monopolausgleichspitze di un importo uniforme gravante sull'alcol etilico contenuto nei prodotti importati da altri Stati membri, mentre per i prodotti nazionali similari esso contempla tributi ad aliquota variabile in funzione delle quantità prodotte, intesi a finanziare le spese di amministrazione del monopolio nazionale.»
paragrafo 10
All'udienza del 28 ottobre 1975, l'attrice nella causa principale, rappresentata dal proprio consigliere giuridico signor G. Meier; il governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal signor M. Seidel e la Commissione, rappresentata dal signor R. Wagenbauer, hanno svolto gli argomenti esposti nel corso della fase scritta.
paragrafo 11
Essi hanno tra l'altro precisato taluni punti sui quali la Corte aveva chiesto delucidazioni.
paragrafo 12
Il governo della Repubblica federale di Germania, invitato da questa Corte a chiarire se il Branntweinaufschlag e/o il Monopolausgleich ovvero una parte di questi tributi (Branntweinaufschlagspitze, Monopolausgleichspitze) vengano destinati all'amministrazione del monopolio o ad altri fini, ha precisato che la Branntweinaufschlagspitze viene destinata al finanziamento del monopolio, mentre la Monopolausgleichspitze di cui fruisce lo Stato federale e non il monopolio ha per unico scopo di perequare il prezzo dei prodotti importati ai prezzi di vendita fissati dall'amministrazione federale del monopolio per i prodotti nazionali.
paragrafo 13
Il governo della Repubblica federale di Germania ha precisato inoltre che il prezzo di vendita deşii alcol nazionali comprende il prezzo d'acquisto versato al distillatore, il tributo che grava sul prodotto e le spese di monopolio, rappresentate dalla Spitze.
paragrafo 14
Secondo l'attrice nella causa principale, la Branntweinausgleichspitze e la Monopolausgleichspitze coprono: 1) il complesso delle spese amministrative e di distribuzione del monopolio, 2) il costo della lavorazione dell'alcol acquistato dal monopolio e 3) le restituzioni all'esportazione e le vendite sottocosto.
paragrafo 15
L'attrice nella causa principale fa inoltre osservare, in risposta ad un quesito posto da questa Corte, che le spese di monopolio comprese nel prezzo di vendita degli alcol nazionali e che si presumono compensate dalla Monopolausgleichspitze, hanno già inciso, in quanto costi di produzione, sugli alcol importati nello Stato d'origine, in particolare nell'ipotesi in cui in quest'ultimo viga del pari un sistema di monopolio.
paragrafo 16
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 20 novembre 1975.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza 10 aprile 1975, pervenuta in cancelleria il 12 maggio 1975, il Finanzgericht del Land Renania-Palatinato ha sottoposto alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, talune questioni vertenti sull'interpretazione degli artt. 37, n. 1, e 95, n. 1, del trattato CEE.
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia fra un importatore tedesco di vermut italiano e l'amministrazione doganale della Repubblica federale di Germania, controversia vertente sulla compatibilità, con le norme suddette, dell'imposta di consumo gravante, in tale Stato, sull'importazione di prodotti alcolici e denominata «Monopolausgleich».
punto 2
In base alla legge federale sul monopolio dell'alcool («Gesetz über das Branntweinmonopol»), l'alcol etilico, sia di produzione agricola che di altra origine, viene ceduto, ad un prezzo fissato d'imperio, all'amministrazione del monopolio che, dopo averlo lavorato, lo rivende a prezzi anch'essi stabiliti dalle pubbliche autorità, e variabili in funzione dell'uso al quale il prodotto è destinato.
Il prezzo di vendita comprende il controvalore dell'alcol, un importo mirante a compensare le spese di gestione del monopolio (spese di lavorazione, di immagazzinamento e spese amministrative), nonché l'imposta denominata «Branntweinsteuer».
Per quanto concerne l'alcol destinato al consumo umano, le spese di monopolio comprendono inoltre un importo avente la funzione di compensare le perdite che il monopolio subisce vendendo sottocosto l'alcol destinato ad altri usi.
punto 3
A norma del § 76 della legge sopra citata, taluni tipi di alcol di produzione nazionale, e in particolare l'alcol ricavato da cereali e da determinati frutti, sono esonerati dall'obbligo di cessione al monopolio.
Pertanto, la situazione che ha dato origine alla controversia è caratterizzata dall'esistenza di un monopolio statale che riguarda l'acquisto e lo smercio di un determinato prodotto, ma non interessa l'intera produzione nazionale, parte della quale viene acquistata e rivenduta da imprese private.
punto 4
L'alcool esente dall'obbligo di cessione al monopolio è gravato da un onere (Branntweinaufschlag) pari alla differenza fra il prezzo base e il prezzo normale di vendita del prodotto soggetto al monopolio, e comprendente quindi, oltre alla Branntweinsteuer — la cui aliquota è pari a quella applicata all'alcol di monopolio — un contributo alle spese di gestione del monopolio.
Tale contributo, detto «Branntweinaufschlagspitze», è pari alle «spese di monopolio» comprese nel prezzo dell'alcol di monopolio destinato al consumo umano, meno un importo forfettario (che, all'epoca dei fatti in causa era di 21 DM) corrispondente alle spese che la mancata consegna si presume abbia fatto risparmiare all'amministrazione del monopolio.
La cifra così ottenuta viene poi ridotta in proporzioni variabili dal 5 % ad oltre il 100 % del prezzo base (Branntweingrundpreis) nel caso di alcol prodotto da piccoli distillatori, oppure progressivamente aumentata, in funzione della produzione annua, quando si tratti di alcol prodotto da distillerie di grandi dimensioni.
Il legislatore nazionale, includendo nel prezzo dell'alcol esente dall'obbligo di cessione parte delle spese di gestione del monopolio, ha voluto che tali spese fossero sopportate, in ultima analisi, dai consumatori di alcol di produzione nazionale, distribuito o meno dal monopolio.
Il gettito della «Branntweinaufschlagspitze» è così destinato a finanziare l'amministrazione del monopolio.
punto 5
L'alcol e le bevande alcoliche importati sono gravati — queste ultime in rapporto al loro contenuto di alcol — da un onere detto «Monopolausgleich» il quale, oltre all'imposta gravante sui prodotti di monopolio («Branntweinsteuer»), comprende un supplemento che si presume corrisponda all'importo che, nel prezzo di vendita dell'alcol distribuito dal monopolio, ha la funzione di compensare le «spese di monopolio».
Tale supplemento, denominato «Monopolausgleichspitze», non ha lo scopo di finanziare il monopolio, ma — al pari del «Monopolausgleich» nel quale è incluso — affluisce nell'erario federale; secondo quanto asserisce il governo della Repubblica federale di Gemania, esso è quindi destinato a porre su un piede di parità, sotto il profilo concorrenziale, le acquaviti e le bevande alcoliche importate e gli analoghi prodotti nazionali ottenuti dall'alcol esente dall'obbligo di cessione.
Nel corso della fase orale, inoltre, il governo federale ha dichiarato che, indirettamente, questo sistema permette il finanziamento del monopolio, giacché, se non venisse riscosso il suddetto supplemento, i costi di gestione del monopolio non si potrebbero far ricadere sull'alcol di produzione nazionale.
Tuttavia, a differenza di quanto avviene nel caso dell'alcol tedesco esentato dall'obbligo di cessione, l'aliquota di tale onere non viene decurtata di un importo forfettario, né è suscettibile di ulteriori riduzioni o maggiorazioni progressive; essa è fissa, e rappresenta peraltro il valore massimo fino al quale può essere progressivamente aumentata la «Branntweinaufschlag».
A questo proposito, il governo federale sostiene che la maggiorazione progressiva dell'aliquota della «Branntweinaufschlag» ha per effetto — almeno per quanto concerne le distillerie a produzione controllata che ricavano l'alcol dalla frutta — di portare tale onere, quando è applicato all'alcol distillato da aziende aventi una produzione annua superiore ai 330 hl (che costituisce il 95 % dell'alcol di produzione nazionale), allo stesso livello del «Monopolausgleich».
punto 6
Poiché il tributo litigioso grava tanto sul prodotto importato quanto sul prodotto nazionale corrispondente, ed è stato istituito nell'ambito della riorganizzazione di un monopolio a carattere commerciale, è opportuno accertarne la compatibilità con gli artt. 95 e 37, sulla quale, del resto, verte la controversia pendente dinanzi al giudice nazionale.
Per risolvere le questioni da questo formulate deve tenersi conto degli elementi sopra descritti.
In primo luogo vanno esaminate le questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 95, n. 1, del trattato, e successivamente quelle relative all'art. 37.
SENTENZA › In diritto › Sull'art. 95, n. 1
punto 8
Si chiede anzitutto se l'art. 95, n. 1, attribuisca ai cittadini degli Stati membri, sin dalla scadenza del periodo transitorio, diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
punto 9
Nella sentenza 16 giugno 1966 (causa 57-65, Lütticke; Racc. 1966, pag. 219) la Corte ha già affermato che l'art. 95, n. 1, ha efficacia immediata ed attribuisce ai singoli diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.
punto 10
In secondo luogo, si chiede se la riscossione, sulle importazioni di vermut italiano, di quella parte del «Monopolausgleich» denominata «Monopolausgleichspitze» sia incompatibile con l'art. 95, n. 1, per il fatto ch'essa è destinata a compensare l'onere derivante ai prodotti nazionali similari non già da un'imposta, bensì dalle spese di gestione del monopolio statale.
punto 11
Nell'ambito di un procedimento ai sensi dell'art. 177 del trattato, la Corte non è competente a pronunziarsi sulla compatibilità con il trattato di una legge interna; essa, tuttavia, può indicare al giudice nazionale tutti i criteri interpretativi del diritto comunitario che possano consentirgli di decidere in merito.
punto 12
L'art. 95, n. 1, del trattato sancisce che «nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari».
Per l'attuazione di questa norma è necessario stabilire se esista o meno il carattere della similarità.
A questo proposito, non è sufficiente — ai fini dell'applicazione del divieto sancito dall'art. 95, n. 1 — che tanto la merce importata, quanto il prodotto nazionale derivino dalla stessa materia prima (ad esempio, l'alcol), anche se il tributo è stabilito, in tutto o in parte, in relazione a tale materia prima. Occorre piuttosto accertare se, nella stessa fase produttiva o distributiva, entrambi i prodotti abbiano, agli occhi del consumatore, proprietà analoghe e rispondano alle medesime esigenze.
A tal fine, la circostanza che la merce di produzione nazionale e quella importata siano o meno classificate sotto la stessa voce della tariffa doganale comune costituisce un importante criterio di valutazione.
punto 13
Ne consegue che, trattandosi di alcol etilico assoggettato in uno Stato membro ad un regime particolare implicante un determinato trattamento fiscale, l'analogo prodotto importato, ai sensi dell'art. 95, è l'alcol etilico.
Per contro, qualora il prodotto importato — anche se a base di alcol etilico — sia una bevanda alcolica, il tributo riscosso all'importazione va raffrontato con gli oneri gravanti sul prodotto nazionale corrispondente.
In mancanza di uno specifico prodotto nazionale similare, il tributo applicato al prodotto importato è compatibile con il divieto di discriminazione sancito dall'art. 95 se corrisponde ad un onere interno della stessa natura e del medesimo importo.
punto 14
Il principio della parità di trattamento fra prodotto nazionale e merce importata vale indipendentemente dall'incidenza, sul costo di produzione, di elementi di natura non fiscale.
In particolare, l'art. 95 non può essere interpretato nel senso ch'esso consenta di istituire oneri fiscali sull'importazione di una data merce onde compensare tributi di diversa natura — ad esempio economica — gravanti sul prodotto interno corrispondente.
Ciò tuttavia non si verifica quando la merce importata ed il prodotto nazionale similare sono entrambi gravati, in egual misura, da un tributo istituito dall'autorità pubblica e di importo ben determinato, anche se l'onere gravante sul prodotto nazionale è in parte destinato al finanziamento di un monopolio di Stato, mentre il gettito dell'onere gravante sul prodotto importato costituisce una voce attiva del bilancio generale dello Stato.
punto 15
Si ha invece una violazione dell'art. 95, n. 1, quando i due tributi sono calcolati secondo criteri e modalità differenti, con la conseguenza che il prodotto importato viene assoggettato — almeno in determinati casi — ad un onere più gravoso.
Né è lecito giustificare la disparità di trattamento fra il prodotto importato, assoggettato ad un onere avente carattere forfettario, e la merce di produzione nazionale, soggetta ad un tributo suscettibile di riduzioni o maggiorazioni, con l'impossibilità di procedere, per quanto concerne la merce d'importazione, ai necessari controlli.
Anche qualora, infatti, risultasse realmente impossibile applicare analoghi tributi degressivi o progressivi sia alle merce importata, sia al prodotto nazionale, nulla vieterebbe — per far salvo il divieto di discriminazioni sancito dall'art. 95 — di gravare entrambi i prodotti con lo stesso onere, fisso o forfettario.
Del resto, la Commissione aveva già formulato suggerimenti in tal senso nella raccomandazione indirizzata il 22 dicembre 1969 al governo tedesco, ma quest'ultimo non vi si è conformato.
punto 16
Inoltre, l'art. 95 pone l'accento unicamente sull'esigenza della parità degli oneri gravanti rispettivamente sul prodotto nazionale e su quello importato, prescindendo dall'incidenza di tali oneri sul prezzo di vendita dei prodotti stessi.
punto 17
Per quanto concerne l'interpretazione dell'art. 95, n. 1, la seconda, terza e quarta questione vanno quindi risolte nel senso che tale norma vieta la riscossione, all'importazione di un determinato prodotto, di un onere calcolato in base a criteri diversi o applicato secondo modalità differenti da quelli vigenti per il tributo gravante sul prodotto nazionale corrispondente (come, ad esempio, se si applicasse un'aliquota fissa in un caso e progressiva nell'altro), col risultato che la merce importata venga assoggettata — sia pure soltanto eccezionalmente — ad un onere più gravoso, mentre è irrilevante l'eventuale diversa incidenza di tali oneri sul prezzo dei due prodotti. Per contro, l'art. 95, n. 1, non osta a che entrambi i prodotti vengano colpiti dallo stesso tributo, anche se l'onere gravante sul prodotto nazionale è in parte destinato al finanziamento di un monopolio statale, mentre il gettito di quello gravante sul prodotto importato è iscritto nel bilancio generale dello Stato.
SENTENZA › In diritto › Sull'art. 37, n. 1
punto 18
Le questioni vertenti sull'art. 37 mirano in sostanza ad accertare se il «Monopolausgleich» — in quanto comprenda l'elemento denominato «Spitze», calcolato secondo i criteri sopra riferiti — sia compatibile con tale norma.
punto 19
Una volta stabilito che l'art. 95 del trattato non vieta la riscossione di tributi del genere di quello di cui è causa, purché essi gravino in egual misura sul prodotto nazionale e sulla merce corrispondente importata, l'esame delle questioni vertenti sull'interpretazione dell'art. 37 può apparire superfluo, giacché dette questioni sembrano intese ad accertare se tale norma, in quanto lex specialis, consenta di derogare, nel caso di un monopolio, al divieto sancito dall'art. 95.
punto 20
Tuttavia, tali questioni possono avere inoltre lo scopo di stabilire se il «Monopolausgleich», benché portato allo stesso livello della «Branntweinaufschlag», sia incompatibile con l'art. 37 del trattato in quanto — essendo destinato, sia pure parzialmente ed in maniera indiretta, a compensare le spese di gestione del monopolio — comporterebbe una discriminazione attinente alle condizioni di approvvigionamento e di smercio.
punto 21
Il fatto che un provvedimento interno risponda ai requisiti di cui all'art. 95 non vuol dire ch'esso sia compatibile con altre disposizioni del trattato (nella fattispecie con l'art. 37); è pertanto opportuno risolvere anche le questioni vertenti sull'interpretazione di quest'ultima norma.
punto 22
Con la prima di tali questioni si chiede se l'art. 37, n. 1, del trattato attribuisca ai singoli, sin dalla scadenza del periodo transitorio, diritti che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare.
punto 23
L'art. 37, n. 1, dopo aver sancito l'obbligo degli Stati membri di riorganizzare gradualmente, durante il periodo transitorio, i monopoli nazionali a carattere commerciale, enuncia il principio fondamentale secondo cui, alla scadenza di detto periodo, deve essere esclusa «qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri» per quanto riguarda le condizioni di approvvigionamento e di smercio dei prodotti che in taluni paesi della Comunità sono soggetti a regime di monopolio.
punto 24
Il divieto di qualsiasi discriminazione quanto alle condizioni di rifornimento e di smercio delle merci prodotte o distribuite dai cittadini dei vari Stati membri rappresenta un principio fondamentale nella sfera d'applicazione del trattato e, per natura, riguarda direttamente la situazione economica e giuridica dei cittadini della Comunità. Implicando il rinvio ad un complesso di disposizioni aventi efficacia immediata nei confronti dei singoli, la norma che impone tale divieto è, per natura, atta ad attribuire a questi dei diritti soggettivi.
L'abolizione, alla scadenza del periodo transitorio, di qualsiasi discriminazione nel settore considerato costituisce un preciso obbligo di risultato, il cui adempimento doveva essere agevolato, non già condizionato, dal carattere graduale della riorganizzazione prescritta. A questo proposito, non va dimenticato che, a norma del n. 3 dello stesso art. 37, il ritmo di tale riorganizzazione doveva essere adattato «all'eliminazione delle restrizioni quantitative per gli stessi prodotti».
Le norme del trattato che impongono agli Stati membri di abolire qualsiasi discriminazione entro un dato termine acquistano efficacia immediata anche quando, alla scadenza del termine fissato, gli Stati membri non abbiano ottemperato a tale obbligo. Pertanto, alla scadenza del periodo transitorio, l'obbligo sancito dall'art. 37 non è più condizionato da alcuna riserva, né si può considerare subordinato, quanto al suo adempimento o alla sua efficacia, all'emanazione — a livello comunitario o da parte delle autorità nazionali — di provvedimenti di sorta; la suddetta norma è quindi, di per sé, atta ad attribuire ai singoli diritti che i giudici nazionali devono tutelare.
Il fatto che agli Stati membri fosse stato lasciato un certo margine di tempo per riordinare gradualmente i monopoli nazionali si giustificava con la necessità di creare situazioni nuove, compatibili con l'obbligo di eliminare, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione; la scadenza del termine stabilito non può autorizzare gli Stati membri a sottrarsi a tale obbligo.
punto 25
In secondo luogo, il giudice a quo chiede che venga accertato se la riscossione di quella parte del «Monopolausgleich» denominata «Monopolausgleichspitze» sull'importazione di vermut italiano contravvenga al principio stabilito dall'art. 37, n. 1, del trattato, per il fatto di essere destinata a compensare l'onere derivante ai prodotti nazionali corrispondenti non già da un'imposta, bensì dalle spese di gestione del monopolio statale.
punto 26
L'art. 37, n. 1, non contempla esclusivamente l'abolizione delle restrizioni quantitative, ma vieta, alla scadenza del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto concerne le condizioni di approvvigionamento e di smercio.
Ne consegue che tale norma riguarda non solo le importazioni e le esportazioni che costituiscono l'oggetto immediato del monopolio, ma anche qualsiasi provvedimento connesso all'esistenza di questo e che incida sugli scambi intracomunitari di determinati prodotti — soggetti o meno a regime di monopolio — e di conseguenza qualsiasi tributo che abbia per effetto di discriminare le merci importate rispetto ai prodotti nazionali soggetti al regime monopolistico.
Siffatta interpretazione si accorda, peraltro, con il divieto sancito dall'art. 95, n. 2, in base al quale «nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni».
Da quanto sopra emerge che, in via di principio, è incompatibile con il divieto di cui all'art. 37, n. 1, il porre a carico del solo prodotto importato un contributo alle spese di monopolio, sia pure sotto forma di tributo.
punto 27
Ciò tuttavia non si verifica quando la merce importata ed il prodotto nazionale similare sono entrambi gravati, in egual misura, da un tributo istituito dall'autorità pubblica e d'importo ben determinato, anche se l'onere gravante sul prodotto nazionale è in parte destinato al finanziamento di un monopolio di Stato, mentre il gettito dell'onere gravante sulla merce importata è iscritto nel bilancio generale dello Stato.
In effetti, non sussiste discriminazione ai sensi dell'art. 37 se la merce d'importazione è soggetta al medesimo trattamento fiscale riservato al prodotto nazionale corrispondente, oggetto del monopolio.
Viceversa, si contravviene non solo all'art. 95, ma del pari all'art. 37 del trattato quando si applica al prodotto importato un onere diverso da quello gravante sull'analogo prodotto nazionale, assoggettato direttamente o indirettamente al regime di monopolio.
La questione in esame deve essere pertanto così risolta: l'art. 37, n. 1, va interpretato nel senso che costituisce discriminazione quanto alle condizioni di approvvigionamento e di smercio, ai sensi di detta norma, il fatto di porre a carico di un prodotto importato un contributo alle spese di monopolio, sia pure sotto forma di tributo; detto articolo, tuttavia, non osta a che la merce importata e il prodotto nazionale corrispondente vengano assoggettati a tributi equivalenti, anche se quello gravante sul prodotto nazionale è in parte destinato al finanziamento del monopolio, mentre il gettito dell'onere riscosso sulla merce importata è iscritto nel bilancio generale dello Stato.
punto 28
Dopo la conclusione del procedimento, l'attrice nella causa principale ne ha sollecitato la riapertura, sostenendo che le risposte fornite dal governo della Repubblica federale di Germania e dalla Commissione ad un quesito formulato dalla Corte nell'ambito della causa 91-75 (Hauptzollamt Göttingen c. Miritz) contengono elementi utili ai fini della pronunzia della Corte nella presente causa.
punto 29
Tali risposte, relative all'esistenza, nell'ambito del monopolio tedesco dell'alcol, del cosiddetto sistema «di perequazione dei prezzi», non forniscono tuttavia alcun elemento decisivo ai fini dell'interpretazione del diritto comunitario, sollecitata nella presente causa. La Corte non ritiene quindi opportuno disporre la riapertura del procedimento.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 30
Le spese sostenute dalla Repubblica federale di Germania e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunziandosi sulle questioni sottopostele, con ordinanza 10 aprile 1975, dal Finanzgericht del Land Renania-Palatinato, afferma per diritto:
1o L'art. 95, n. 1, ha efficacia immediata ed attribuisce ai singoli diritti soggettivi che i giudici nazionali devono tutelare.
2o L'art. 95, n. 1, vieta la riscossione, all'importazione di un determinato prodotto, di un onere calcolato in base a criteri diversi o applicato secondo modalità differenti da quelli vigenti per il tributo gravante sul prodotto nazionale corrispondente (come, ad esempio, se si applicasse un'aliquota fissa in un caso e progressiva nell'altro), col risultato che la merce importata venga assoggettata — sia pure soltanto eccezionalmente — ad un onere più gravoso, mentre è irrilevante l'eventuale diversa incidenza di tali oneri sul prezzo dei due prodotti.
3o L'art. 95, n. 1, non osta a che entrambi i prodotti vengano colpiti dallo stesso tributo, anche se l'onere gravante sul prodotto nazionale è in parte destinato al finanziamento di un monopolio statale, mentre il gettito di quello gravante sul prodotto importato è iscritto nel bilancio generale dello Stato.
4o L'art. 37, n. 1, attribuisce ai singoli dei diritti che i giudici nazionali sono tenuti a salvaguardare.
5o L'art. 37, n. 1, va interpretato nel senso che costituisce discriminazione quanto alle condizioni di approvvigionamento e di smercio, ai sensi di detta norma, il fatto di porre a carico di un prodotto importato un contributo alle spese di monopolio, sia pure sotto forma di tributo; detto articolo, tuttavia, non osta a che la merce importata e il prodotto nazionale corrispondente vengano assoggettati a tributi equivalenti, anche se quello gravante sul prodotto nazionale è in parte destinato al finanziamento del monopolio, mentre il gettito dell'onere riscosso sulla merce importata è iscritto nel bilancio generale dello Stato.
Firme
R. Lecourt
H. Kutscher
A. O'Keeffe
A. M. Donner
J. Mertens de Wilmars
M. Sørensen
A. J. Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo il 17 febbraio 1976.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt