Sez. 1, Sentenza n. 37072 del 08/06/2004 Ud. (dep. 21/09/2004) Rv. 229970 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - accertamenti tecnici non ripetibili - avviso agli interessati | Avvenuta individuazione della persona nei confronti della quale si procede - Conferimento dell'incarico al consulente per l'accertamento tecnico - Obbligo di avviso al difensore - Sussistenza - Condizioni - Forme - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - accertamenti tecnici non ripetibili - avviso agli interessati
In tema di accertamento tecnico non ripetibile, gli avvisi di cui all'art. 360 comma primo cod. proc. pen. sono dovuti solo in presenza di consistenti sospetti di reato, sia sotto il profilo oggettivo che in ordine alla sua attribuibilità.(La Corte ha precisato che l'espletamento della autopsia costituisce accertamento tecnico irripetibile in base alla previsione dell'art. 116 disp. att. cod. proc. pen. e che, quando ricorrano i presupposti per dare gli avvisi, si possa ricorrere a comunicazioni semplificate e informali, come quella data oralmente nel corso dell'interrogatorio dell'indagato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)