Sez. 3, Sentenza n. 11765 del 06/08/2002 (Rv. 556700 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Situazioni sostanziali plurisoggettive - Sussistenza del litisconsorzio necessario - Limitatamente alle ipotesi di prestazione inscindibile - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
Il litisconsorzio necessario ricorre, oltre che per motivi processuali e nei casi espressamente previsti dalla legge, quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa con l'esperimento dell'azione proposta, come nella ipotesi in cui la domanda tenda all'adempimento di una prestazione inscindibile (sulla base di questo principio, la Suprema Corte ha ritenuto, nel caso in esame, che non sussista una ipotesi di litisconsorzio necessario tra il nudo proprietario e l'usufruttuario, qualora uno di questi agisca nei confronti del terzo per far valere l'inefficacia di una ipoteca iscritta sull'immobile sul quale vantano i rispettivi diritti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2814
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)