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Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 05/04/2001 (Rv. 545599 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CESSIONE DEI BENI | Creditore concorsuale - Azione in giudizio - "Petitum" di condanna (o comunque idoneo ad influire sul riparto) - Legittimati passivi - Litisconsorzio necessario tra l'imprenditore e la liquidazione concordatizia - Configurabilità - Limiti - Fattispecie in tema di ricorso per revocazione di sentenza della Cassazione.
Stato
decisa il 2001-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545599-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - PROVVEDIMENTI PER LA CESSIONE DEI BENI

Il principio secondo il quale, in caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, se il creditore agisca proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna (o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato), alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni quale contraddittore necessario, non si estende all'ipotesi di ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di Cassazione che abbia definito un giudizio del quale il liquidatore stesso non sia mai stato parte.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 184 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)