Sez. L, Sentenza n. 5097 del 16/10/1985 (Rv. 442423 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE IN COSTANZA DI RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - GARANZIA DI STABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE IN COSTANZA DI RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - GARANZIA DI STABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
La prescrizione dei crediti di lavoro di cui all'art.2948 n. 4 cod. civ. resta sospesa in costanza di rapporto di lavoro soltanto se questo stesso non è assistito dalla garanzia di stabilità, garanzia che si realizza in generale quando il posto di lavoro - quale che sia la natura del datore di lavoro, pubblica o privata - possa essere oggetto di una tutela cosiddetta reale, tale cioè da riconoscere al lavoratore non soltanto il risarcimento del danno conseguente all'illegittimo licenziamento, ma anche la specifica reintegrazione del lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori, di tal ché l'area della stabilità del rapporto coincide normalmente con l'ambito di operatività dello statuto predetto, salva l'ipotesi che sia applicabile una specifica normativa (contrattuale o legale) che garantisca al lavoratore una tutela di pari intensità. (Conf 3062/83, mass n 427970; (Conf 1243/82, mass n 419122; (Conf mass n 1568/76, mass n 379956).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)