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Sez. L, Sentenza n. 6806 del 08/08/1987 (Rv. 455006 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DEI CREDITI DI LAVORO - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - ESCLUSIONE PER I RAPPORTI ASSISTITI DALLA GARANZIA DELLA STABILITÀ - CONDIZIONI - PROVA RELATIVA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO.*
Stato
decisa il 1987-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455006-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DEI CREDITI DI LAVORO - DECORRENZA DURANTE IL RAPPORTO - ESCLUSIONE PER I RAPPORTI ASSISTITI DALLA GARANZIA DELLA STABILITÀ - CONDIZIONI - PROVA RELATIVA - ONERE DEL DATORE DI LAVORO.*

Premesso che il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro durante il rapporto di lavoro opera solo per quei rapporti che non sono assistiti dalla garanzia della stabilità - come risulta dalla evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia - deve ritenersi stabile ogni rapporto che, indipendentemente dal carattere pubblico o privato del datore di lavoro, sia regolato da una disciplina la quale, sul piano sostanziale, subordini la legittimità e l'efficacia della risoluzione alla sussistenza di circostanze obiettive e predeterminate, e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilità di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo: il che, per la generalità dei casi, coincide attualmente con l'ambito di operatività della legge 20 maggio 1970, n. 300, per effetto della cosiddetta tutela reale del posto di lavoro apprestata dal suo art. 18, restando i relativi presupposti di applicazione (quanto al prescritto numero minimo di dipendenti addetti alla singola unità produttiva o comunque occupati nello stesso comune ex art. 35 della stessa legge), agli effetti della decorrenza della prescrizione in costanza del rapporto di lavoro, da provarsi dal datore di lavoro, che la eccepisce. (V 1458/87, mass n 450902; (V 7209/86, mass n 449283; (V 5097/85, mass n 442423; (V 4568/80, mass n 408405; (V 5001/77, mass n 388617; (V 1268/76, mass n 379956).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)