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Sez. 3, Sentenza n. 6521 del 19/07/1996 (Rv. 498643 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE | Condizioni indicate nelle lettere b), c), d) dell'art. 42 legge 203 del 1982 - Sussistenza congiunta in capo al soggetto per il quale il diritto è esercitato - Necessità- Onere probatorio.
Stato
decisa il 1996-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498643-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI RIPRESA - IN GENERE

Le condizioni indicate nelle lettere b), c) e d) dell'art. 42 legge 203/82 devono concorrere congiuntamente nel soggetto per il quale è esercitato il diritto di ripresa, anche se questi rientra nei soggetti equiparati al coltivatore diretto ex art. 7 comma secondo legge citata e devono essere provate in quanto elementi costitutivi di tale diritto e non fatti impeditivi del suo esercizio, da chi intende avvalersene.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 7, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)