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Sez. L, Sentenza n. 1028 del 04/02/1997 (Rv. 502176 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Adesione acritica alla consulenza tecnica - Omesso esame di deduzioni rilevanti - Deduzione in sede di legittimità - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Esigenza di verifica dell'incidenza causale del vizio di motivazione - Conseguenze - Indicazione specifica degli elementi incidenti sul controllo di logicità - Necessità.
Stato
decisa il 1997-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502176-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

La parte che, in sede di legittimità, si duole della acritica adesione del giudice di appello alla consulenza tecnica svoltasi nel primo grado, pur in presenza di deduzioni comportanti uno specifico esame, non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto a cui essa invoca il controllo di logicità - senza limitarsi a richiamare a tal fine un atto del pregresso giudizio di merito -, per consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 61

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)