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Sez. 1, Sentenza n. 4848 del 14/05/1998 (Rv. 515418 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Adesione alla consulenza tecnica - Deduzioni del consulente di parte - Omesso esame - Deduzione come motivo di ricorso per cassazione - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Indicazione specifica degli elementi incidenti sul controllo di logicità - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Prospettazione di diversa valutazione delle prove - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515418-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

La parte che in sede di legittimità si duole della acritica adesione del giudice alla consulenza tecnica, pur in presenza di deduzioni comportanti uno specifico esame, non può limitarsi a lamentare genericamente l'inadeguatezza della motivazione, ma, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e del carattere limitato del relativo mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare quali siano le circostanze e gli elementi rispetto a cui essa invoca il controllo di logicità, non potendo limitarsi a richiamare a tal fine un atto del pregresso giudizio di merito, per consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione esaurendosi in tal modo la doglianza nell'invito ad una diversa ricostruzione dei fatti e ad una diversa valutazione delle prove.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)