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Sez. 3, Ordinanza n. 1622 del 09/04/1997 Cc. (dep. 19/05/1997) Rv. 208275 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Varianti in corso d'opera - Nuovo regime normativo - Sussistenza di tutte le condizioni previste - Punibilità della realizzazione - Esclusione - Fattispecie: numero di appartamenti.
Stato
decisa il 1997-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208275-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

Il nuovo regime delle varianti a concessioni edilizie già rilasciate non comprende tra gli elementi ostativi all'intervento, che deve essere preceduto dalla presentazione della denuncia di inizio di attività, la modifica del numero delle singole unità immobiliari, come, invece, prevedeva l'art. 15 primo comma Legge 28 febbraio 1985, n.47, sicché, ove ricorrano tutte le condizioni previste dall'art. 4 D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 convertito dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 493, come sostituito dalla legge 23 dicembre 1996, n.663 (" varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia"), la realizzazione delle varianti non è più punibile ai sensi dell'art.20 citata legge n.47 del 1985. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio, per nuovo esame alla stregua del principio affermato, di ordinanza di riesame con la quale il Tribunale aveva confermato il sequestro preventivo di un edificio in costruzione e del relativo cantiere, ritenendo che la realizzazione di 78 appartamenti in luogo dei 60 previsti fosse avvenuta in totale difformità dalla concessione edilizia).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 15 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 05/10/1993 num. 398 art. 4 CORTE COST., Legge 04/12/1993 num. 493 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 663

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)