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Sez. L, Sentenza n. 18481 del 03/09/2007 (Rv. 598605 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Insolvenza del datore di lavoro - Fondo di garanzia gestito dall'INPS - Accollo "ex lege" dell'obbligazione del datore di lavoro - Configurabilità - Natura del credito per trattamento di fine rapporto - Identità di oggetto con il credito ammesso al passivo fallimentare - Configurabilità.
Stato
decisa il 2007-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598605-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE

Il Fondo di garanzia di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982, gestito dall'INPS, pur non sostituendosi al fallimento (o ad altra procedura concorsuale) del datore di lavoro insolvente, assume, tuttavia, quale accollante "ex lege", la medesima obbligazione che risulti definitivamente accertata a carico del datore di lavoro insolvente appunto nel fallimento (o in altra procedura concorsuale), sicché il trattamento di fine rapporto, che il Fondo di garanzia è tenuto a pagare in sostituzione del datore di lavoro insolvente, si identifica con l'oggetto del credito che, allo stesso titolo, risulta ammesso al passivo del fallimento (o di altra procedura concorsuale).

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)