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Sez. 2, Sentenza n. 5121 del 09/06/1997 (Rv. 505026 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - IN GENERE | Rito applicabile - Procedimento - Appello - Prove nuove - In genere - Prove documentali - Produzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1997-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505026-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - IN GENERE

Le preclusioni previste dall'art. 437 cod. proc. civ. (norma applicabile alle controversie agrarie, in forza del rinvio alle disposizioni di cui al capo primo, titolo quarto, libro secondo cod. proc. civ. previsto dall'art. 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e ribadito dall'art. 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29) riguardano le sole prove costituende e non quelle precostituite, come i documenti, con conseguente ammissibilità, in sede di giudizio di appello instaurato con il rito del lavoro, della produzione di nuovi documenti recanti prove già costituite, e tali da non richiedere ulteriori attività istruttorie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47, Legge 14/02/1990 num. 29 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)