Sez. 1, Sentenza n. 1789 del 18/06/1973 (Rv. 364750 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - CAUSA PETENDI - MUTAMENTO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - CAUSA PETENDI - MUTAMENTO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
La parte puo, anche in appello, modificare la 'causa petendì, mutando o precisando il 'nomen iuris' della pretesa da essa avanzata, ed avvalendosi di nuovi argomenti giuridici a sostegno della pretesa medesima, mentre le e precluso di operare una sostituzione di causa che, in quanto sia impostata su presupposti non prospettati in primo grado, implichi sostanziale mutamento dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio e introduce nuovi temi di indagine e di decisione. (Conf 1781/72, mass n 358751; 710/72, mass n 356824; (Conf 2727/71, mass n 360395).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)