Sez. L, Sentenza n. 8296 del 19/06/2001 (Rv. 547562 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ | Accertamento e liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive - Ritenute fiscali operate dal datore di lavoro - Sopravvenuta mancanza del presupposto dell'obbligo di versamento delle ritenute - Declaratoria di non debenza - Potere del giudice dell'accertamento e della liquidazione delle differenze retributive - Inesistenza - Separata azione del datore di lavoro dinanzi alle commissioni tributarie - Necessità .
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI DI ANZIANITÀ
In tema di crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, il meccanismo relativo alle ritenute fiscali, al quale si connette la veste di sostituto d'imposta del datore di lavoro, inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e liquidazione delle spettanze retributive, ponendosi in relazione al distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento e liquidazione predetti non ha il potere di interferire. Ne consegue che, in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto dell'obbligo del versamento delle ritenute fiscali, la domanda del datore di lavoro volta alla declaratoria di non debenza, e, quindi, di recupero di dette somme deve essere oggetto di separata azione dinanzi alle commissioni tributarie nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)