Sez. L, Sentenza n. 21555 del 12/11/2004 (Rv. 578585 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Valutazione di merito - Sindacabilità in cassazione - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa alla assorbilità o meno degli aumenti dovuti per scatti di anzianità nei cosiddetti "superminimi".
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune costituisce un'indagine di fatto, affidata in via esclusiva al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e per mancanza di una motivazione logica e coerente. (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto esente da vizi di motivazione la sentenza di merito che in presenza di "assegni di merito" contrattualmente pattuiti in favore degli operai per compensare la professionalità raggiunta - Cosiddetto superminimi-, aveva escluso che le parti avessero inteso che gli importi dovuti per gli scatti di anzianità maturati potessero essere riassorbiti da tali "superminimi").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)