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Sez. 1, Sentenza n. 91 del 08/01/1998 (Rv. 511355 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - IN GENERE | Parole di uso generale o comune - Brevettabilità - Esclusione - Loro capacità di pretendere una tutela sul mero piano dell'uso di fatto - Esclusione - Fondamento - Limiti - Nel caso di combinazione con altra parola tale da assicurare una capacità distintiva - Accertamento - Spettanza al giudice di merito.
Stato
decisa il 1998-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511355-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - NOMINATIVO - IN GENERE

Una parola di uso generale non può essere oggetto di domanda di brevetto e - d'altronde - non può dare neppure vita ad una tutela che si fondi sul mero piano del fatto, perché la sua elevazione a segno commerciale non risale ad un'idea in qualche modo inventiva, rendendosi difettante la originalità del segno intesa nel senso di capacità originaria, strutturale, di distinzione. La legge non esclude, tuttavia, che una tale capacità possa essere ravvisata nella combinazione di parole che, singolarmente prese, risalgono ad un uso generale, ma che nel loro insieme, sono in grado di dar vita ad un'espressione in quanto tale originale e perciò dotata di capacità distintive.Ed è questione di fatto, che spetta all'accertamento del giudice di merito, stabilire se sussista una tale capacità distintiva; capacità la quale legittima la pretesa di una tutela esclusiva anche al di fuori di una fattispecie brevettuale in senso proprio.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)