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Sez. L, Sentenza n. 16991 del 18/08/2005 (Rv. 583159 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI (E.N.P.A.S.) - INDENNITÀ DI BUONUSCITA | Trattamento di fine rapporto - Dipendenti trasferiti dallo Stato ad enti locali - Pregressa corresponsione dell'indennità di buonuscita per il servizio alle dipendenze di amministrazione statale - Disciplina "ex" art. 14 legge n. 523/1954 - Ricongiunzione dei servizi - Esclusione - Diritto alla quota proporzionale ai servizi prestati presso il secondo ente - Configurabilità - Eventuale incompletezza della prima erogazione - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583159-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI (E.N.P.A.S.) - INDENNITÀ DI BUONUSCITA

In materia di trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti statali che successivamente hanno prestato servizio presso enti locali, qualora sia già stata corrisposta l'indennità di buonuscita in relazione al periodo trascorso alle dipendenze dell'amministrazione di provenienza, è esclusa la ricongiunzione dei servizi, atteso che - ai sensi dell'art. 14, comma terzo, della legge n. 523 del 1954 - l'interessato, al termine del rapporto con l'amministrazione di destinazione, ha diritto a conseguire dall'ente previdenziale (ora INPDAP) solo la quota proporzionale ai servizi prestati presso la stessa, restando irrilevante l'eventuale incompletezza della prima erogazione. (Nella specie, relativa a dipendente transitato dallo Stato a una regione a statuto ordinario, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere - sull'assunto che non erano state ricomprese nella pregressa corresponsione dell'indennità di buonuscita - l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità relativi al periodo di servizio presso lo Stato).

Riferimenti normativi: Legge 22/06/1954 num. 523 art. 14 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)