Sez. L, Sentenza n. 17057 del 19/08/2005 (Rv. 583317 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI (E.N.P.A.S.) - INDENNITÀ DI BUONUSCITA | Dipendenti di enti locali e dello Stato - Trattamento di fine rapporto - Liquidazione - Ricongiunzione dei due servizi prevista dalla legge n. 523 del 1954 - Conseguenze - Unicità del trattamento - Maturazione del diritto - Cessazione definitiva dal servizio - Necessità - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI (E.N.P.A.S.) - INDENNITÀ DI BUONUSCITA
Con riferimento ai dipendenti che hanno prestato servizio presso enti locali e presso lo Stato, la legge n. 523 del 1954 prevede il cumulo o ricongiunzione dei due servizi ai fini del trattamento spettante alla fine del rapporto (oltre che ai fini del trattamento di quiescenza), con conseguente maturazione di un unico trattamento di fine rapporto - indennità di buonuscita se il lavoratore è definitivamente cessato dal servizio quale dipendente statale, indennità premio di servizio, se la cessazione definitiva si è verificata quale dipendente di ente locale - corrispondente all'anzianità complessivamente maturata presso entrambi, che si ha diritto di percepire solo alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro. (In applicazione di tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto all'indennità premio di servizio per il periodo di lavoro prestato presso l'ente locale ad un dipendente ancora in servizio presso lo Stato.)
Riferimenti normativi: Legge 22/06/1954 num. 523 art. 13, Legge 22/06/1954 num. 523 art. 14, Legge 22/06/1954 num. 523 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)