diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 22413 del 29/11/2004 (Rv. 579351 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE | Pronuncia di incostituzionalità - Conseguenze - Inapplicabilità della norma dichiarata incostituzionale - Condizioni e limiti - Fattispecie in tema di appello contumaciale tardivo.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579351-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE

L'invalicabile limite alla cd. "retroattività apparente" delle sentenze della Corte costituzionale (efficaci dal giorno successivo a quello della pubblicazione con riferimento a tutti i procedimenti in corso, ancorchè relativi a rapporti sorti anteriormente alla pronuncia di incostituzionalità) è costituito dal fenomeno del consolidamento degli atti, derivante da ragioni tanto sostanziali (decorso dei termini prescrizionali o decadenziali, atti negoziali che rendano le vicende da essi disciplinate insensibili alle sopravvenute pronunzie di incostituzionalità, al pari delle modifiche normative) quanto processuali (formazione del giudicato). Diversamente opinando - vale a dire ritenendo che, ai fini di stabilire se il giudicato si sia formato validamente, occorra prendere in considerazione anche le sopravvenute modifiche delle norme specificamente attinenti - si perverrebbe alla impredicabile conseguenza di rimettere in discussione, senza limitazioni cronologiche di sorta, una serie indeterminata di rapporti e situazioni ormai da tempo definite (nell'affermare il principio di diritto che precede la Corte Cass. ha ulteriormente precisato che, all'applicazione del principio medesimo, non poteva ritenersi sottratta la fattispecie dell'appello contumaciale tardivo di cui all'art.327 cod. proc. civ., concernente i soli casi in cui la parte, già dichiarata contumace, dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione e della relativa notificazione, la cui validità non può tuttavia essere stabilita che sulla scorta delle norme temporalmente in vigore).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)