Sez. 1, Sentenza n. 10379 del 21/06/2012 (Rv. 623099 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Sentenza n. 349 del 2007 della Corte costituzionale dichiarativa dell'illegittimità del criterio di liquidazione dell'indennità di cui all'art. 5 bis, comma 7 bis, della legge n. 359 del 1992 - Effetti - Giudizio pendente in fase di impugnazione - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze - Applicazione del criterio del valore venale - Necessità - Omessa contestazione dei criteri legali utilizzati per il calcolo dell'indennità - Irrilevanza - Giudicato autonomo - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di indennità di espropriazione, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 349 del 2007 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis, comma 7 bis, della legge 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui prescriveva un criterio riduttivo rispetto a quello del valore venale del bene ablato, non è più possibile applicare il predetto criterio riduttivo, a meno che il rapporto non sia esaurito in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità, atteso quanto previsto dagli artt. 136 Cost. e 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Ne consegue che deve ricorrersi al criterio del valore venale anche se l'impugnazione avverso la sentenza determinativa dell'indennità non abbia sollevato questione sulla legge applicabile, ma abbia contestato la quantificazione in concreto dell'importo liquidato, posto che in ordine all'individuazione del criterio legale di stima non è concepibile la formazione di un giudicato autonomo, né l'acquiescenza allo stesso, dato che il bene della vita alla cui attribuzione tende l'opponente alla stima è l'indennità, liquidata nella misura di legge, non già l'indicato criterio legale.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)