Sez. 3, Sentenza n. 15200 del 19/07/2005 (Rv. 583380 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE | Corte Costituzionale - Pronuncia di incostituzionalità - Effetti - Rapporti esauriti o decadenze già verificatesi - Inapplicabilità.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE
Pur avendo ordinariamente le sentenze di accoglimento di un'eccezione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte costituzionale effetto retroattivo (ai sensi dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 delle legge 3 novembre 1953, n. 87), tale effetto trova tuttavia un limite generale nell'eventuale consolidamento delle situazioni in questione per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, dovendosi, a tal fine, considerare "esauriti" i rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge (come, nella specie, quello di cinque giorni relativo alla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi previsto dall'art. 617 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)