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Sez. 1, Sentenza n. 948 del 28/01/2000 (Rv. 533222 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE | Pronuncia di incostituzionalità - Conseguenze - Inapplicabilità della norma dichiarata incostituzionale - Limiti - Rapporti esauriti o consolidati - Identificazione - Esaurimento del rapporto derivante proprio dalla norma dichiarata incostituzionale - Insensibilità alla pronuncia di incostituzionalità - Esclusione - Fattispecie in tema di fusione societaria.
Stato
decisa il 2000-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533222-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE

L'esaurimento o consolidamento di una situazione giuridicamente rilevante, con conseguente inapplicabilità, ad essa, della pronuncia d'incostituzionalità di una norma, può derivare, oltre che dal giudicato o dal decorso di termini di prescrizione o decadenza, anche da atti amministrativi non più impugnabili o da atti negoziali che rendano la situazione giuridica insensibile alla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, restando peraltro escluso che possa considerarsi insensibile a tale pronuncia un rapporto il cui preteso esaurimento derivi proprio dalla norma dichiarata incostituzionale (fattispecie in tema di fusione societaria, in relazione alla quale la S.C. ha escluso che l'esaurimento del rapporto potesse derivare proprio dall'applicazione della norma di cui all'art. 2503, dichiarata incostituzionale dalla C.C. con la sentenza n. 47 del 1995).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Civ. art. 2503 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)