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Sez. 2, Sentenza n. 4117 del 14/05/1990 (Rv. 467130 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI - AZIONI POSSESSORIE A DIFESA DEI DIRITTI INERENTI ALLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE - SUSSISTENZA - MANCANZA DI DELIBERA AUTORIZZATIVA DELLA ASSEMBLEA CONDOMINIALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1990-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467130-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI - AZIONI POSSESSORIE A DIFESA DEI DIRITTI INERENTI ALLE PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO DA PARTE DELL'AMMINISTRATORE - SUSSISTENZA - MANCANZA DI DELIBERA AUTORIZZATIVA DELLA ASSEMBLEA CONDOMINIALE - IRRILEVANZA.*

L'amministratore del condominio ha, tra gli altri, anche il compito di compiere gli Atti conservativi - tra i quali rientrano anche le azioni possessorie - dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio e, nell'ambito di detta attribuzione, ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio, sia contro i condomini che contro i terzi, con la conseguenza che, allorché si verta in tema di conservazione dei diritti condominiali attinenti alle parti comuni dell'edificio - ed anche se la controversia riguardi l'uso o il godimento della cosa comune - l'amministratore può agire in giudizio anche in difetto di una deliberazione assembleare in tal senso, poiché tale potere inerisce alla sua qualità, restando irrilevante accertare se l'assemblea con la quale egli sia stato eventualmente autorizzato a promuovere l'Azione sia stata o meno validamente costituita. (V 3708/89, mass n 463632; (V 6593/86, mass n 448744; (V 369/82, mass n 418064).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)