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Sez. 2, Sentenza n. 3708 del 12/08/1989 (Rv. 463632 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI - INIZIATIVE GIUDIZIARIE SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA - LICEITÀ - NUOVO AMMINISTRATORE NOMINATO IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE DOPO L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1989-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463632-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - ATTI CONSERVATIVI - INIZIATIVE GIUDIZIARIE SENZA AUTORIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA - LICEITÀ - NUOVO AMMINISTRATORE NOMINATO IN SOSTITUZIONE DEL PRECEDENTE DOPO L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO - ESTENSIONE.*

Nei limiti delle attribuzioni di cui al n. 4 dell'art. 1130 cod. civ. (compimento degli Atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio), l'amministratore del condominio può intraprendere tutte le opportune iniziative giudiziarie, senza necessità di apposita autorizzazione da parte dell'assemblea dei condomini, che non è necessaria neppure nei confronti del nuovo amministratore nominato in sostituzione di quello che abbia iniziato il giudizio. (V 1416/87, mass n 450877; (V 6593/86, mass n 448744; (V 369/82, mass n 418064; (V 1547/81, mass n 412209; (V 3510/80, mass n 407346).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)