Sez. 3, Sentenza n. 22290 del 29/06/2026 (Rv. 679161-03)
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE | Avviso di vendita ex art. 570 c.p.c. - Comunicazione alle parti del procedimento esecutivo - Necessità - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE
Nell'espropriazione forzata immobiliare, l'avviso di vendita di cui all'art. 570 c.p.c. non deve essere comunicato alle parti del procedimento esecutivo essendo funzionale a rendere conoscibile ai potenziali interessati, estranei alla procedura, l'attività liquidatoria coattiva in corso di realizzazione in danno dell'esecutato e, pertanto, soggetto alle forme di pubblicità previste dall'art. 490 c.p.c.
Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 569, Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 571, Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 173 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)