diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 31547 del 13/11/2023 (Rv. 669471 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE | Condizioni stabilite dal giudice dell'esecuzione - Rispetto - Necessità - Violazione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669471-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - IN GENERE

In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche con eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime ex art. 490 c.p.c., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonché dell'affidamento di ciascuno di essi nella trasparenza e legalità della procedura; pertanto, la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti i soggetti del processo esecutivo, incluso il debitore. (Nella specie, la S.C., rilevata la violazione delle puntuali ed analitiche prescrizioni in tema di pubblicità impartite dal professionista delegato, investito dal giudice dell'esecuzione della scelta delle forme pubblicitarie più utili allo scopo, decidendo nel merito, ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi e annullato il decreto di trasferimento).

Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 570, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)