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Sez. 3, Sentenza n. 26930 del 19/12/2014 (Rv. 633727 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE | Avviso di vendita - Nullità della notifica al debitore esecutato - Effetti - Nullità degli atti consequenziali - Sussistenza - Fondamento - Tutela del terzo aggiudicatario ex art. 2929 cod. civ. - Irrilevanza - Ragioni - Applicabilità del principio all'esecuzione esattoriale - Sussistenza.
Stato
decisa il 2014-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633727-01

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - IN GENERE

In tema di espropriazione forzata immobiliare, la nullità della notifica dell'avviso di vendita al debitore esecutato, in quanto posta a tutela del diritto al contraddittorio, si estende agli atti consequenziali della procedura e ai provvedimenti di trasferimento del bene pignorato, non operando la regola di protezione dell'acquisto dell'aggiudicatario dettata dall'art. 2929 cod. civ., che presuppone la validità dell'intero sub-procedimento di vendita; detto principio si applica anche all'espropriazione immobiliare esattoriale, nella quale, ai sensi dell'art. 78 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il pignoramento si esegue mediante la trascrizione di un avviso di vendita da notificare al debitore esecutato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 490, Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 2929, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 78

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)