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Sez. L, Sentenza n. 7690 del 17/10/1987 (Rv. 455568 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PERIODO DI TOTALE SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - TRATTAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE IN FAVORE DELLE LAVORATRICI MADRI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455568-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - PERIODO DI TOTALE SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - TRATTAMENTO INTEGRAZIONE SALARIALE IN FAVORE DELLE LAVORATRICI MADRI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In relazione al periodo di totale sospensione dell'attività lavorativa, il trattamento d'integrazione salariale in favore della lavoratrice madre deve essere riferito all'intero orario contrattuale di lavoro, comprensivo delle ore dei riposi prima goduti ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (che ne dispone l'equiparazione alle "ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro"), dovendosi escludere nella detta ipotesi di sopravvenuta ammissione della lavoratrice madre alla C.i.G. per totale sospensione dell'attività lavorativa - sia l'applicabilità della disposizione dell'art. 3, primo comma, del d.l.l.T. 9 novembre 1945 n. 788 (relativa all'esclusione dell'integrazione della retribuzione "per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione"), la quale concerne solo l'ipotesi d'intervento della cassa integrazione per riduzione d'orario, sia la cumulabilità dell'integrazione salariale (determinata secondo il criterio suddetto) con altro trattamento (previdenziale) a carico dello i.N.P.S.. (V 7800/86, mass n 449750; (V 6084/85, mass n 443220; (V 721/85, mass n 438931).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 10 CORTE COST., Legge 09/12/1977 num. 903 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)