Sez. 1, Sentenza n. 5630 del 06/04/2012 (Rv. 622194 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Sostituzione amministrativa - Titolarità dell'obbligazione risarcitoria - Spettanza all'ente sostituto - Fondamento - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO
In tema di espropriazione per pubblico interesse, nel caso di sostituzione amministrativa, l'ente sostituto agisce per l'esecuzione dell'opera non in rappresentanza dell'amministrazione sostituita, ma per competenza propria e spendendo il proprio nome di persona giuridica diversa, assumendo di fronte all'espropriato o al titolare del bene occupato tutti gli obblighi relativi al pagamento dell'indennità o all'eventuale ristoro dei danni, salvo che non affidi in concessione ad altro soggetto l'esecuzione dei lavori, attribuendo, altresì, al concessionario l'espletamento delle attività relative al procedimento di espropriazione che si renda necessario; in tal caso, la legittimazione passiva nelle controversie promosse dall'espropriato per la determinazione delle indennità o del risarcimento del danno spetta a detto concessionario ovvero all'affidatario, e non anche all'ente territoriale, pur se beneficiario delle opere. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale nella quale si erano ritenuti passivamente obbligati al pagamento dell'indennizzo risarcitorio, oltre alla società concessionaria, anche l'ente territoriale per non averne controllato e stimolato i comportamenti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 27/10/1951 num. 1402 CORTE COST., Legge 24/07/1984 num. 363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)