Sez. 1, Sentenza n. 464 del 12/01/2006 (Rv. 586519 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Legittimazione passiva - Concessione traslativa - Presupposti - Previsione legislativa - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
La mera attribuzione ad un soggetto (nella specie un consorzio di imprese private) dell'incarico di provvedere, per conto dell'ente pubblico affidante (nella specie l'ANAS), all'espletamento delle procedure amministrative, tecniche e finanziarie per il perfezionamento delle espropriazioni ed occupazioni temporanee, non è sufficiente a configurare l'istituto della concessione traslativa dell'esercizio di funzioni pubbliche proprie del concedente - e dunque ad escludere la legittimazione passiva di quest'ultimo nel giudizio di opposizione alla stima - essendo necessario in ogni caso che l'attribuzione all'affidatario dei poteri espropriativi e l'accollo da parte sua degli obblighi indennitari siano previsti, in osservanza del principio di legalità, da una legge che espressamente permetta un tale trasferimento di poteri, in quanto non è consentito alla P.A. disporne a sua discrezione e sollevarsi in tal modo dalle responsabilità che l'ordinamento le attribuisce.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)