Sez. 1, Sentenza n. 4436 del 22/06/1999 Cc. (dep. 22/07/1999) Rv. 214027 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Annullamento da parte della Corte di cassazione - Con rinvio - Esclusione - Senza rinvio - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
L'annullamento in sede di legittimità della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, implicando l'esclusione della validità dell'accordo nei termini in cui le parti lo hanno concluso e il giudice lo ha recepito nella sentenza emanata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., comporta anche il venir meno della possibilità, per lo stesso giudice, di definire nuovamente con sentenza il procedimento sulla base di quel medesimo accordo, non più giuridicamente esistente perché non ritenuto valido. Ne consegue che tale annullamento va pronunciato senza rinvio e con semplice trasmissione degli atti al giudice "a quo" per l'ulteriore corso, potendosi verificare o che l'accordo venga riproposto in termini diversi (per cui il giudice valuterà nuovamente se recepirlo, o non), oppure che non venga riproposto, nel qual caso il procedimento dovrà proseguire con il rito ordinario, escludendosi, quindi, la possibilità di una sua definizione in sede di udienza preliminare, salva la diversa ipotesi in cui si addivenga a una sentenza di non luogo a procedere. (Fattispecie relativa ad applicazione di pena su richiesta delle parti per due reati in concorso formale, in cui l'annullamento è stato disposto a causa del mancato aumento di pena per il reato concorrente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 623 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)