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Sez. 6, Sentenza n. 7952 del 07/01/2008 Cc. (dep. 21/02/2008) Rv. 239082 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE | Annullamento senza rinvio di sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. - Valutazione ex novo da parte del giudice di merito - Trasmissione degli atti al P.M. ex art. 521, comma secondo, cod. proc. pen. - Possibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239082-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE

L'annullamento senza rinvio della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, implicando l'esclusione della validità dell'accordo nei termini in cui le stesse lo avevano raggiunto, comporta che la valutazione del giudice di merito, al quale gli atti sono stati trasmessi per l'ulteriore corso a seguito dell'annullamento senza rinvio, deve essere effettuata ex novo, con l'assenza di qualsiasi preclusione ricollegabile allo svolgimento della precedente fase e, in particolare, con la possibilità di sottoporre al giudice un nuovo e diverso accordo, ovvero di non riproporlo. (Fattispecie nella quale il Tribunale ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. ex art. 521, comma secondo, cod. proc. pen., avendo accertato che il fatto era diverso da quello descritto nell'imputazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)