Sez. L, Sentenza n. 6346 del 06/12/1979 (Rv. 403079 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
La compensazione totale o parziale delle spese giudiziali costituisce una facolta discrezionale del giudice di merito, il quale puo di essa avvalersi, non solo quando vi sia reciproca soccombenza, ma anche quando concorrano giusti motivi, la cui valutazione e rimessa al suo prudente apprezzamento e non e sindacabile in Sede di legittimita, sempre che, a giustificazione della disposta compensazione, non siano enunciate ragioni illogiche ed erronee. (Conf 3297/78, mass n 392726; (Conf 3289/78, mass n 392717; (Conf 4229/77, mass n 387855; (Conf 2526/77, mass n 386248).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)