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Sez. 3, Sentenza n. 3297 del 03/07/1978 (Rv. 392726 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392726-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La violazione delle norme relative all'Onere delle spese processuali e configurabile solo quando detto Onere venga imposto, in tutto o in parte, a chi sia interamente vittorioso. All'infuori di tali ipotesi, la compensazione totale o parziale delle spese processuali rientra nei poteri discrezionali del giudice, il cui Esercizio e insindacabile in Sede di legittimita. Tale insindacabilita trova un limite soltanto quando il giudice, nello specificare "i giusti motivi" per la decisa compensazione faccia affermazioni illogiche o erronee. (Conf 1328/76, mass n 380012; (Conf 3678/69, mass n 343921).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)