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Sez. 1, Sentenza n. 640 del 09/03/1971 (Rv. 350360 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - INCOMPETENZA DEL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO RISPETTO ALLA CAUSA SUCCESSIVAMENTE PROPOSTA - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - INCIDENZA SULLA COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE - NULLITA DEL DECRETO INGIUNTIVO.*
Stato
decisa il 1971-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350360-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE - INCOMPETENZA DEL GIUDICE PREVENTIVAMENTE ADITO RISPETTO ALLA CAUSA SUCCESSIVAMENTE PROPOSTA - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - INCIDENZA SULLA COMPETENZA FUNZIONALE DEL GIUDICE DELL'OPPOSIZIONE - ESCLUSIONE - NULLITA DEL DECRETO INGIUNTIVO.*

L'art 39 cod proc civ, disponendo che il giudice preventivamente adito deve spogliarsi della sua causa quando non sia competente anche per quella successivamente proposta, stabilisce il principio che la continenza opera sempre a favore del giudice avente piu larga Competenza per valore, con il conseguente assorbimento della causa meno estesa (contenuta) in quella piu estesa (contenente). Siffatta attribuzione di Competenza non contrasta con i principi relativi alla Competenza funzionale del giudice investito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, giacche quest'ultimo, accertata l'incompetenza, ex art 39 cod proc civ, del giudice che ha pronunziato l'ingiunzione, deve limitarsi a dichiarare nullo il relativo decreto. (V 3172'69, mass n 343150' 3303'68, mass n 336295).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)