Sez. 2, Sentenza n. 1022 del 02/02/1994 (Rv. 485176 - 01)
Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - In genere | Omessa liquidazione dei compensi da parte del giudice che lo ha nominato - Conclusione del giudizio - Azione per la liquidazione del compenso nei confronti delle parti - Ammissibilità.
Prova civile - Consulenza tecnica - Consulente d'ufficio - In genere
Il consulente tecnico di ufficio al quale non siano stati liquidati i compensi dal giudice civile che lo ha nominato, ai sensi dell'art. 11 della legge 8 luglio 1980 n. 319, può agire per la liquidazione del compenso nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera, mediante il procedimento per ingiunzione (artt. 633 e ss. cod. proc. civ.) o un ordinario giudizio di cognizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)