Sez. U, Sentenza n. 13290 del 21/06/2005 (Rv. 583838 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Rapporti privatizzati - Giurisdizione - Devoluzione al giudice ordinario - d.lgs. n. 80 del 1998 - Discrimine temporale (30 giugno 1998) - Determinazione - Criteri - Epoca dei fatti e atti posti a base della pretesa - Rilevanza - Superamento della data del 15 settembre 2000 nella proposizione della domanda - Rilevanza ai fini dei limiti esterni della giurisdizione - Esclusione - Ai fini della decadenza dalla proponibilità della domanda - Sussistenza - Dubbi di illegittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fattispecie relativa a richiesta di rimborso delle spese affrontate da dipendente di ente locale per un procedimento penale a suo carico concernente fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
L'art. 68 del d.lgs. n. 29 del 1993, come novellato dall'art. 29 del d.lgs. n. 80 del 1998 (oggi, art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001), nel trasferire alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia di impiego pubblico, non opera in modo indiscriminato ed immediato, restando escluse dal trasferimento quelle controversie che, sebbene introdotte successivamente alla entrata in vigore del predetto d.lgs. n. 80, abbiano ad oggetto questioni attinenti al periodo del rapporto di impiego anteriore al 30 giugno 1998, come espressamente stabilito dall'art. 45, comma 17, dello stesso d.lgs. n. 80 del 1998 (ed oggi dall'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001). Detta disposizione fissa il discrimine temporale fra giurisdizione ordinaria ed amministrativa con riferimento al dato storico costituito dall'avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze poste a base della pretesa avanzata, senza che rilevi l'eventuale avvenuto superamento, nella proposizione della domanda, della data del 15 settembre 2000, indicata dalla stessa disposizione (oggi art. 69, comma settimo, del d.lgs. n. 165 del 2001, che adotta, al riguardo, una diversa formulazione dovuta non già ad una diversa "ratio" della disciplina sopravvenuta, ma alla circostanza dell'essere stata superata, al momento della emanazione dello stesso decreto, la predetta data) non già quale limite alla persistenza della giurisdizione suddetta, ma solo quale termine di decadenza per la proponibilità della domanda giudiziale. Pertanto, ove la domanda del pubblico dipendente (nella specie impiegato di ente locale) concerna l'obbligo dell'ente di assumere a proprio carico - secondo quanto prevede l'art. 67 del d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 - il patrocinio legale nei procedimenti di responsabilità civile o (come nella specie) penale promossi, nei confronti del dipendente medesimo, per fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, deve aversi riguardo alla data dell'apertura di tali procedimenti. Detto regime manifestamente non pone dubbi di incostituzionalità, come già stabilito dalla Corte costituzionale con la ordinanza n. 213 del 2005.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., DPR 13/05/1987 num. 268 art. 67
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)