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Sez. 5, Sentenza n. 10475 del 03/07/2003 (Rv. 564748 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | <Eccezione> relativa al difetto della prova del diritto controverso - Esclusione - Mera sollecitazione dei poteri ufficiosi del giudice - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564748-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

In tema di giudizio di appello, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., non sono inammissibili quei motivi di impugnazione con i quali il convenuto, soccombente nel giudizio di primo grado, <eccepisca> la mancanza della prova del diritto controverso, atteso che la <doglianza> proposta dall'appellante non costituisce eccezione in senso tecnico (la quale incontra il divieto di proposizione in appello, ai sensi dell'art. 345, secondo comma, cit.) ma una mera sollecitazione dei poteri ufficiosi del giudice il quale deve rilevare d'ufficio la mancanza della prova dei fatti posti a base della pretesa dell'attore, atteso che, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., <<chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento>>.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)