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Sez. 1, Sentenza n. 13513 del 21/07/2004 (Rv. 574725 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Natura - Mancanza - Conseguenze in ordine al procedimento arbitrale.
Stato
decisa il 2004-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574725-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE

La preventiva effettuazione del collaudo, ai sensi dell'art. 44 del Capitolato generale per le opere pubbliche, condiziona l'esperimento dell'arbitrato o dell'azione giudiziaria ma non determina "ipso iure" l'improponibilità della domanda, costituendo un presupposto processuale da qualificarsi più propriamente in termini di "eccezione processuale", non integrante una condizione necessaria per l'instaurazione del rapporto processuale, e, pur proponibile, secondo il vecchio testo dell'art. 345 cod. proc. civ., per la prima volta in appello non deducibile, in ogni caso, dopo la precisazione delle conclusioni, che delimita e fissa definitivamente l'ambito del "thema decidendum". Ne consegue che, ove non tempestivamente eccepita in sede arbitrale, l'improponibilità della domanda per difetto di collaudo non può essere dedotta come causa di nullità del lodo nel successivo giudizio avanti alla Corte d'appello.

Riferimenti normativi: Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 43, Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)