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Sez. 1, Sentenza n. 21087 del 28/10/2005 (Rv. 584652 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Revocatoria fallimentare - Conoscenza dello stato d'insolvenza - Contestazione - Eccezione in senso lato - Ammissibilità nel giudizio di appello - Sussistenza - Inerzia del convenuto - Conseguenze - Inversione dell'onere della prova - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584652-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE

In tema di revocatoria fallimentare, il silenzio serbato dal convenuto nel giudizio di primo grado in ordine alla conoscenza dello stato d'insolvenza non ne preclude la contestazione in appello, non trattandosi di un'eccezione in senso proprio, ma di una mera contestazione dei fatti costitutivi della domanda, e non rinvenendosi nel nostro ordinamento alcun principio che ne vieti la tardiva contestazione; non sussistendo neppure un principio che vincoli la parte alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto affermata dalla controparte, l'inerzia del convenuto non comporta nemmeno un'inversione dell'onere di fornire la prova della "scientia decoctionis", la quale richiede un'esplicita ammissione della parte, ovvero che quest'ultima abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze o argomentazioni logicamente incompatibili con il suo disconoscimento.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)