diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 20778 del 06/03/2014 Ud. (dep. 22/05/2014) Rv. 259182 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Omesso versamento di ritenute certificate - Onere probatorio incombente alle parti - Contenuto - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259182-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, i "fatti costitutivi" dell'illecito previsto dall'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 e, tra questi, l'avvenuto rilascio da parte del sostituto di imposta della certificazione attestante l'ammontare complessivo delle somme corrisposte e delle trattenute operate ai sostituiti nell'anno precedente, devono essere dimostrati dal P.M. anche mediante prove documentali, testimoniali o indiziarie, mentre i "fatti modificativi o estintivi" in grado di paralizzare la pretesa punitiva devono essere provati dall'imputato. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che, a fronte di prova testimoniale concernente il contenuto del mod. 770, la semplice affermazione dell'imputato di non aver retribuito i dipendenti o di non aver rilasciato la prescritta certificazione sia idonea ad assolvere l'onere probatorio gravante sullo stesso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)