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Sez. 6 - , Sentenza n. 1885 del 19/11/2020 Ud. (dep. 18/01/2021) Rv. 280585 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Imputato alloglotta - Traduzione scritta delle deposizioni testimoniale - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280585-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Il diritto alla assistenza linguistica non comporta l'obbligo di traduzione scritta, in favore dell'imputato alloglotta, delle deposizioni testimoniali assunte in dibattimento, non rientrando le stesse nel catalogo tassativo degli atti enumerati dall'art. 143 cod. proc. pen. per i quali essa è prevista. (In motivazione la Corte ha precisato che all'imputato alloglotta è garantita la piena comprensione degli atti istruttori mediante l'assistenza dell'interprete, non potendo dunque lo stesso ottenere anche la traduzione scritta delle deposizioni testimoniali).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)