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Sez. 6, Sentenza n. 32 del 30/12/2013 Cc. (dep. 02/01/2014) Rv. 258558 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Sentenza - Obbligo di traduzione "tout court" - Regime precedente al recepimento della direttiva 2010/64/UE avvenuto con D.L. n. 32 del 4 marzo 2014 - Esclusione - Onere di richiesta da parte dell'imputato alloglotta - Sussistenza.
Stato
decisa il 2013-12-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258558-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

L'imputato alloglotta che non conosca la lingua italiana non ha diritto ad ottenere la traduzione della sentenza "tout court" ma solo se ne faccia espressa richiesta, sulla base dei principi contenuti nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, che impongono agli Stati membri di assicurare la traduzione scritta dei documenti fondamentali per l'esercizio del diritto di difesa, ivi comprese le sentenze. (Fattispecie riferita al regime precedente al recepimento nell'ordinamento interno della citata normativa europea, avvenuto con il D.L. n. 32 del 4 marzo 2014, emanato successivamente ai fatti oggetto della decisione)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 571 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)