Sez. 1 - , Sentenza n. 8591 del 28/01/2020 Cc. (dep. 03/03/2020) Rv. 278364 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Imputato o condannato alloglotta - Atti da notificarsi con consegna al difensore - Obbligo di traduzione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
L'obbligo di traduzione degli atti processuali in favore dell'imputato o condannato alloglotta che non comprende la lingua italiana, anche a seguito della riformulazione dell'art. 143 cod. proc. pen., è escluso ove lo stesso si sia posto in una condizione processuale (nella specie, irreperibilità) cui segua per legge la notificazione degli atti mediante consegna al difensore. (Fattispecie relativa alla notificazione dell'ordine di esecuzione e di contestuale sospensione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32 art. 1 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)