diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12054 del 28/11/1997 (Rv. 511285 - 01)

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA | Presupposti - Fallimento - Domanda di risoluzione per inadempimento contrattuale e domanda di adempimento relativa ad altro contratto proposte dal curatore del fallimento dinanzi a diverse autorità giudiziarie "ratione loci" - Litispendenza o continenza di cause - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511285-01

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA

Non è configurabile un rapporto di litispendenza (o di continenza) tra cause nella ipotesi in cui il curatore di un fallimento proponga, dinanzi a diverse autorità giudiziarie, competenti "ratione loci", due diverse ed autonome azioni contrattuali, l'una di annullamento (o risoluzione) di una convenzione transattiva, l'altra di pagamento del corrispettivo per forniture e lavori scaturente da (altro) negozio stipulato tra le stesse parti, senza far cenno, in ciascuno dei procedimenti così instaurati, della pendenza dell'altra (e diversa) domanda, non ricorrendo, in tal caso, la necessaria condizione (identità di "petitum") per la legittima predicabilità del ricordato rapporto di litispendenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)