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Sez. 3, Sentenza n. 2922 del 04/04/1997 (Rv. 503484 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Configurabilità - Condizioni - Risarcimento del danno - Azione di accertamento negativo della propria responsabilità e, in subordine, di graduazione della stessa, proposta da uno dei corresponsabili del danno nei confronti degli altri corresponsabili - Azione di altro corresponsabile diretta alla sola graduazione della responsabilità - Rapporto di continenza - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503484-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE

La nozione di continenza di causa ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ. (norma il cui scopo fondamentale è quello di evitare contraddittorietà di giudicati)comprende anche quelle situazioni caratterizzate dalla pendenza di cause in cui le questioni dedotte con la domanda anteriormente proposta, e da risolvere con efficacia di giudicato, costituiscano il necessario presupposto per la definizione del giudizio successivo, nel senso che tra le due cause sussiste un nesso di pregiudizialità logico - giuridica, come nel caso in cui le contrapposte domande concernano il riconoscimento e la tutela di diritti derivanti dallo stesso rapporto e il loro esito dipenda dalla soluzione di una o più questioni comuni. Pertanto la domanda con cui uno dei corresponsabili, dopo avere risarcito il danno, chieda nei confronti degli altri corresponsabili l'accertamento negativo della propria responsabilità e, in via subordinata, la graduazione delle responsabilità fra tutte le parti, è in rapporto di continenza con la domanda di altro corresponsabile diretta alla sola graduazione della responsabilità, atteso che l'esame di quest'ultima domanda (come anche di quella subordinatamente proposta) presuppone che sia definito con efficacia di giudicato il giudizio diretto ad escludere la responsabilità di una delle parti, senza che in tale ipotesi l'applicabilità del cit. art. 39 cod. proc. civ. possa ritenersi esclusa dalla natura non contrattuale del rapporto cui si ricollegano le contrapposte domande, non trovando tale limitazione alcun riscontro nel testo del menzionato articolo e prospettandosi anche con riguardo alle cause concernenti il regresso ex art. 2055 cod. civ. il pericolo di giudicati contraddittori.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)