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Sez. 3, Sentenza n. 2922 del 04/04/1997 (Rv. 503485 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Declaratoria - Criterio della prevenzione - Necessità - Competenza effettiva del giudice successivamente adito - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503485-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE

In ipotesi di spostamento di competenza per continenza di causa (come pure per litispendenza) occorre far riferimento al criterio della prevenzione (determinata, nell'ipotesi di domanda proposta con la comparsa di risposta, nel momento in cui questa è portata a conoscenza della controparte, mediante deposito in cancelleria dell'atto che la contiene) mentre è irrilevante la competenza effettiva del giudice successivamente adito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)