Sez. 3, Sentenza n. 2922 del 04/04/1997 (Rv. 503485 - 01)
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Declaratoria - Criterio della prevenzione - Necessità - Competenza effettiva del giudice successivamente adito - Influenza - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE
In ipotesi di spostamento di competenza per continenza di causa (come pure per litispendenza) occorre far riferimento al criterio della prevenzione (determinata, nell'ipotesi di domanda proposta con la comparsa di risposta, nel momento in cui questa è portata a conoscenza della controparte, mediante deposito in cancelleria dell'atto che la contiene) mentre è irrilevante la competenza effettiva del giudice successivamente adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)