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Sez. 2, Sentenza n. 3864 del 21/12/1973 Ud. (dep. 31/05/1974) Rv. 127012 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - NOZIONE DI LATITANZA - LATITANTE FUGGITO ALL'ESTERO - IMPOSSIBILITA DI FAR CESSARE LO STATO DI LATITANZA - IRRILEVANZA ANCHE IN CASO DI CONOSCENZA DELLA SUA RESIDENZA ALL'ESTERO E ANCHE AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA.*
Stato
decisa il 1973-12-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/127012-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LATITANTE - NOZIONE DI LATITANZA - LATITANTE FUGGITO ALL'ESTERO - IMPOSSIBILITA DI FAR CESSARE LO STATO DI LATITANZA - IRRILEVANZA ANCHE IN CASO DI CONOSCENZA DELLA SUA RESIDENZA ALL'ESTERO E ANCHE AI FINI DELLA DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA.*

Lo stato di latitanza e caratterizzato dalla volontaria sottrazione dell'imputato, accertata nei modi di legge, ad un ordine o mandato di cattura, anche mediante l'espatrio, e perdura fino al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'art 268, comma secondo cod proc pen, o a quando esso non venga a cessare per effetto di cattura o di Costituzione spontanea; l'immanenza di tale stato fa si che esso spiega i suoi effetti per tutto il tempo durante il quale il mandato o l'ordine sono eseguibili, a nulla rilevando la successiva impossibilita in cui il latitante si sia venuto a trovare di far cessare, anche volendolo, tale stato poiche a questo fine rileva soltanto la volontaria iniziale sottrazione del catturando alle ricerche della polizia, mediante quindi la scelta volontaria di uno stato al quale sono connesse le conseguenze giuridiche e gli svantaggi processuali di una condizione cui ha dato luogo l'interessato con il proprio comportamento. Nell'ipotesi, pertanto, in cui l'imputato sia fuggito all'estero per sottrarsi all'ordine o al mandato di cattura, la sopravvenuta conoscenza, da parte dell'autorita giudiziaria procedente, del luogo in cui si trova l'imputato all'estero o il suo arresto da parte dello stato in cui si e rifugiato, a causa di un'istanza o di un processo d'estradizione (anche per i fatti che hanno dato luogo al provvedimento sulla liberta personale) non valgono a escludere la latitanza poiche lo stato italiano e privo di poteri immediati e diretti di coercizione personale e d'iniziativa processuale nei confronti del cittadino nello stato di rifugio e poiche la latitanza viene a cessare solo quando, all'esito della procedura di estradizione, anche per effetto del consenso del latitante all'estradizione stessa, l'imputato sia consegnato all'autorita italiana. Di conseguenza, prima del momento di detta consegna, l'inizio e il proseguimento del giudizio contumaciale sono legittimi non potendo l'assenza dell'imputato ritenersi dovuta a impossibilita assoluta per legittimo impedimento, sotto il duplice profilo che l'assenza stessa e sempre riconducibile all'originario comportamento volontario dell'imputato per sottrarsi alla cattura, e che lo stesso e in grado, volendolo, di assicurarsi la possibilita di comparire - e di far cessare lo stato di latitanza - mediante il tempestivo, formale consenso all'estradizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)